legittimazione ad agire: v. azione.
legittimazione all’esercizio del diritto: è la condizione necessaria per potere esercitare efficacemente un diritto, data dalla titolarità di questo o di una facoltà di disposizione di esso concessa dal suo titolare ad altro soggetto. Così è legittimato a dare in locazione il proprietario della cosa o chi abbia una procura del proprietario che lo abiliti a locare. Il difetto di legittimazione comporta, secondo la dottrina, l’inefficacia dell’atto posto in essere dal non legittimato, anche se l’art. 1398 c.c. si esprime impropriamente in termini di invalidità .
legittimazione attiva nel titolo di credito: il possesso dei titoli di credito (v.) consente al possessore l’esercizio del diritto in essi menzionato. Infatti il possessore di un titolo di credito ha diritto di esigere la prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo e purche´ sia legittimato nelle forme previste dalla legge (art. 1992, comma 1o, c.c.). A seconda di detti requisiti, o forme di legittimazione, i titoli di credito possono essere al portatore (v. titoli di credito, legittimazione al portatore), all’ordine (v. titoli di credito all’ordine), o nominativi (v. titoli di credito, legittimazione nominativi). La legittimazione legittimazione si distingue dalla titolarità del diritto menzionato sul titolo, la quale è data dalla proprietà dello stesso. Il possesso è attributivo della legittimazione perche´ opera, in questa materia, come presunzione di titolarità ; ma si tratta di presunzione solo relativa, perche´ il debitore può sottrarsi all’adempimento con la prova che il possessore non è proprietario. Il trasferimento del possesso con i requisiti sopra indicati investe il nuovo possessore della legittimazione all’esercizio del diritto menzionato sul titolo.
legittimazione cartolare: v. legittimazione attiva nel titolo di credito.
legittimazione del debitore a conseguire la liberazione: v. legittimazione passiva.
legittimazione del figlio naturale: è ammessa solo nei casi in cui il figlio può essere riconosciuto (art. 281 c.c.), e comporta, a favore del figlio, l’attribuzione della posizione di figlio legittimo (art. 280 c.c.), nei confronti di tutti i parenti del genitore (e in primo luogo nei confronti dei propri fratelli) e non soltanto l’equiparazione al figlio legittimo nei confronti del genitore, come nel caso del riconoscimento (v. riconoscimento, legittimazione di figlio naturale). Può avvenire: a) per susseguente matrimonio: il figlio diventa automaticamente legittimo se i genitori contraggono matrimonio dopo la sua nascita e lo riconoscono come figlio (art. 283 c.c.); b) per provvedimento del giudice: può chiederla il genitore naturale se c’è impossibilità o gravissimo ostacolo a legittimare per susseguente matrimonio (l’altro genitore è morto o è assente o è sposato), purche´ vi sia l’assenso del figlio, se ha compiuto 16 anni, e il consenso del coniuge, se il legittimante è sposato (art. 284 c.c.).
legittimazione del possessore ad esigere la prestazione: v. legittimazione attiva nel titolo di credito.
legittimazione del potere: nell’accezione sociologica del termine, la legittimazione è la giustificazione del potere, dell’autorità dei governanti sui governati. Sotto l’aspetto formale, la legittimazione legittimazione sta nell’osservanza del diritto; e si distingue fra osservanza, da parte dell’autorità , dei contenuti del diritto e osservanza, da parte di essa, delle procedure di legge. Viene così in considerazione il concetto di Stato di diritto (v. Stato, legittimazione di diritto): l’autorità è legittima in quanto è investita di potere secondo la legge e se le sue decisioni osservano i contenuti e le procedure di legge. Più rilevante, dal punto di vista sociologico, è l’aspetto sostanziale della legittimazione legittimazione, la quale è data dal consenso dei governati. Sotto questo aspetto, la legittimazione è massima, per opposte ragioni, nei sistemi altamente democratici ed in assolutamente dispotici: nei primi perche´ i detentori del potere sono elettivi e agiscono sotto il costante controllo dei governati; nei secondi perche´ manca la possibilità di critica e di dissenso sull’azione di governo, il quale dispone a proprio vantaggio di mezzi propagandistici di formazione del consenso. La legittimazione legittimazione è , invece, più incerta e fragile nei sistemi intermedi fra democrazia e dispotismo. In ogni caso può svolgere un ruolo determinante, quale base di legittimazione legittimazione, il consenso dell’opinione pubblica, offerto dai potentati della società civile e, soprattutto, dalla stampa e dalla televisione. Un problema acuto del nostro tempo è la legittimazione legittimazione giudiziario, soprattutto nei paesi in cui il giudice non è elettivo e non ripete la propria legittimazione dal suffragio popolare, ma è giudice nominato per pubblico concorso (v. magistratura, legittimazione ordinaria). Qui la giustificazione del potere giudiziario risiede, in linea di principio, nelle forme del processo, nella dialettica e nel contraddittorio processuale. La sentenza si giustifica in forza del confronto serrato delle opposte posizioni. Una degenerazione della legittimazione legittimazione giudiziario è , invece, riscontrabile dove il giudice rifugge dal contraddittorio processuale e ricerca la propria legittimazione nel consenso popolare alle proprie decisioni, procurato dal sostegno dell’opinione pubblica, offerto dai masslegittimazionemedia. Altra degenerazione è il vasto risalto dato da questi ultimi all’iniziativa del p.m. (v.), operante nel corso delle indagini preliminari (v.) al di fuori di ogni contraddittorio; ciò che ingenera nell’opinione pubblica la falsa convinzione che una informazione di garanzia (v.) equivalga ad una condanna.
documenti di legittimazione: v. documenti, legittimazione di legittimazione.
legittimazione passiva nel titolo di credito: concetto utilizzato per descrivere le condizioni che consentono al debitore di conseguire la liberazione dall’obbligazione menzionata in titoli di credito (v.) o in documenti di legittimazione (v. documenti, legittimazione di legittimazione). Vale, per gli uni come per gli altri, la norma dell’art. 1992, comma 2o, c.c., ai sensi del quale il debitore che, senza dolo o colpa grave, adempie nelle mani del possessore del titolo di credito o del documento di legittimazione è liberato, anche se il possessore non è titolare del diritto. V. anche creditore, legittimazione apparente; liberazione, legittimazione del debitore cartolare.
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