Ev il semplice soggiorno; il luogo in cui si prende alloggio occasionalmente o momentaneamente (come l’albergo in cui si alloggia durante un viaggio di affari o una vacanza). Non è equivalente alla dimora (v.). V. anche residenza.
diritto di soggiorno: disciplinato da due direttive comunitarie che mirano a garantire ad ogni cittadino europeo di soggiornare in un Paese diverso dal proprio; a tal fine gli Stati membri accordano tale diritto ai cittadini degli altri Stati membri, a condizione che dispongano per se´ e per gli altri familiari di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti. Sono comunque ammesse deroghe per motivi di ordine pubblico (v.), pubblica sicurezza (v.) o sanità pubblica (v.), mentre resta impregiudicato lo stato del diritto vigente relativo all’acquisto di residenze secondarie. Viene anche riconosciuto il soggiorno soggiorno dei lavoratori salariati e non, cittadini di uno Stato membro, che hanno cessato la loro attività professionale, ma che hanno esercitato nella Comunità una attività come lavoratori salariati o non salariati, a condizione che beneficino di una pensione di invalidità , di un pensionamento anticipato o di una pensione per vecchiaia, oppure di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
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