Gli aerodromi appartengono alla categoria dei beni demaniali (v. beni, aerodromi demaniali).
aerodromi civili: beni destinati alla navigazione e facenti parte del demanio pubblico (v. beni, aerodromi demaniali); in particolare l’art. 692 c. nav. li annovera, accanto agli aerodromi militari e ad ogni altra costruzione o impianto statale destinato al servizio della navigazione aerea, tra i beni del demanio aeronautico. Il legislatore ha poi distinto gli aerodromi aerodromi dagli aerodromi privati, istituiti questi ultimi, previa autorizzazione del Ministro per i trasporti, da soggetti privati; il momento istitutivo si pone dunque come criterio distintivo tra aerodromo statale o (militare o civile) e privato. Nei principali sistemi aeroportuali nazionali si è provveduto per mezzo di un provvedimento concessorio (che assume a seconda si tratti di concessione in gestione parziale o totale la veste di decreto ministeriale o di legge speciale) a trasferire la gestione della infrastruttura aeroportuale a soggetti diversi dallo Stato, aventi natura di società commerciali a prevalente partecipazione pubblica o di enti pubblici economici.
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