acquisto della cittadinanza italiana: la cittadinanza italiana è regolata, nel nostro diritto, secondo il principio del cosiddetto ius sanguinis (v.), per il quale è cittadino italiano il figlio, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina, ovunque nato (altrove vige, invece, il principio del ius soli, per il quale è cittadino chi nasce nel territorio dello Stato); e, nel caso che ne risulti una doppia cittadinanza, il figlio conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare se risiede o stabilisca la sua residenza all’estero (art. 11 l. 5 febbraio 1992, n. 91). Lo straniero o l’apolide (v.), del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diventa cittadino se presta servizio militare per lo Stato italiano o assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero o se risiede da almeno tre anni in Italia e dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età , di volere acquistare la cittadinanza italiana (art. 4). Il coniuge di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nella Repubblica italiana ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio (art. 5). In altri casi la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto presidenziale, come allo straniero che risiede da almeno dieci anni in Italia o, se è nato in Italia oppure se il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se risiede in Italia da tre anni, o se vi risiede da almeno quattro anni ove si tratti di cittadino di Stato membro della Cee (art. 9).
cittadinanza italiana come requisito per l’accesso ai pubblici uffici: è uno dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego (v.), la cui mancanza, riscontrata successivamente all’instaurazione del rapporto di impiego, è stata vista dalla giurisprudenza come non determinante del venir meno per nullità del rapporto stesso. Possono, però , accedere ai pubblici impieghi anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica, a seguito dell’annessione del territorio di appartenenza ad altri Stati, come nel caso degli italiani che vivono in Istria o nelle ex colonie italiane. Ai cittadini italiani vengono, in alcuni casi, equiparati, a seguito di trattato e in condizioni di reciprocità, cittadini stranieri. Nel d. leg. 3 febbraio 1993, n. 29, è contenuta la previsione che i cittadini degli Stati membri della Cee possono accedere a posti di impiego presso pubbliche amministrazioni, che non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o non attengano alla tutela dell’interesse nazionale.
concessione della cittadinanza italiana: v. concessione, cittadinanza italiana della cittadinanza.
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