Enciclopedia giuridica

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Onorario

Ev il compenso per la prestazione dell’attività professionale liberamente pattuito tra le parti, nel rispetto dei minimi di tariffa. Quando manchi tale convenzione il compenso è determinato dalle tariffe, dagli usi o dal giudice. V. anche tariffa forense.

azioni per il pagamento dell’onorario del legale: varie azioni sono previste a favore del professionista per ottenere il pagamento del proprio compenso: oltre al giudizio ordinario, il procedimento speciale previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, utilizzabile per le sole prestazioni giudiziali civili, che si svolge in camera di consiglio e si conclude con ordinanza ricorribile in Cassazione, nonche´ il ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. con la particolarità che qualora abbia ad oggetto il pagamento di prestazioni giudiziali civili, in caso di opposizione il procedimento deve svolgersi nelle forme di quello speciale.


Oneri reali      |      Onore


 
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