delitti contro l’onore: il c.p. ha considerato e considera tuttora come interesse meritevole di tutela l’onore sotto diversi aspetti che sarà bene esaminare separatamente. 1) I delitti contro l’onore veri e propri: sono quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo II del codice; si tratta del campo d’elezione dell’onore come bene giuridico tutelato dall’ordinamento (interesse dello Stato all’incolumità morale delle persone); in pratica la legge pone un limite alla libertà individuale di espressione del pensiero, il che non significa che le censure private siano sempre vietate; quello dei delitti contro l’onore è infatti un campo in cui le cause di giustificazione (segnatamente l’esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.) hanno vasta applicazione pratica: basti pensare al diritto di cronaca così diffusamente invocato in un’epoca, come la nostra, letteralmente invasa dai mass media. In particolare, i delitti in questione sono previsti agli artt. 594 – 599 c.p. e consistono sostanzialmente nelle forme principali e secondarie di ingiuria e diffamazione, alle cui voci si rimanda per la trattazione specifica. 2) Le offese al pudore o all’onore sessuale: si tratta dei delitti previsti dal libro II, titolo IX, capo II del c.p.. Bene giuridico tutelato è in questo caso l’interesse di garantire la moralità pubblica e il buon costume per quanto attiene al pudore e all’onore sessuale; in pratica si vogliono impedire condotte che, pur non punibili come delitti contro la libertà sessuale (artt. 519 ss. c.p.), offendono comunque tali beni giuridici. Per pudore deve intendersi il comune sentire della popolazione sulla moralità sessuale, come norma consuetudinaria di convivenza civile rispetto a tale elemento. Per onore sessuale si intende invece ciò che la generalità della popolazione ritiene quanto alle caratteristiche che un soggetto deve avere per essere considerato moralmente incensurabile sotto l’aspetto sessuale. Inutile dire che si tratta di un settore (anzi, del settore per eccellenza) soggetto a continua evoluzione, i cui confini mutano in pratica anno per anno; non devono quindi stupire le frequenti oscillazioni della giurisprudenza sul tema. I delitti previsti a tutela dell’onore sessuale sono, dopo la l. 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), che ha eliminato gli artt. 531 – 536 c.p.: atti osceni (art. 527 c.p.); pubblicazioni e spettali osceni (art. 528 c.p.); corruzione di minorenni (art. 530 c.p.); tratta di donne e di minori commessa all’estero (art. 537 c.p.), la cui applicabilità concreta risulta peraltro dubbia, riferendosi a due degli articoli abrogati (artt. 535 e 536 c.p.). 3) I c.d. delitti per causa d’onore: l’onore era stato considerato dal legislatore del 1930 quale ulteriore bene giuridico meritevole di tutela in concorrenza con altro bene giuridico tutelato in via principale; paradigmatica, in questo senso, l’abrogazione dei delitti di omicidio e lesione personale per causa d’onore (art. 592 c.p.), nonche´ la sostituzione dell’infanticidio o feticidio per causa di onore con il delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578). L’eliminazione della causa d’onore è stata compiuta peraltro in tempi relativamente recenti, con la l. 5 agosto 1981, n. 442 (abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore).
diritto all’onore: è il diritto alla dignità e al decoro personale e alla considerazione sociale. Il contenuto di questo diritto si desume dalle norme del c.p. che puniscono l’ingiuria (art. 594 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.), quali offese, la prima, all’onore o al decoro della persona presente e quali offese, la seconda, alla reputazione altrui, arrecate comunicando con più persone, per mezzo della stampa, di altre comunicazioni di massa o altrimenti. In linea di principio, chi lede l’altrui onore non è ammesso a provare, a propria discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa (art. 596, comma 1o, c.p.). Si lede l’onore altrui anche se si dà della prostituta a chi lo sia effettivamente o a chi abbia pubblica fama di essere tale; nessuno perde il diritto al rispetto del proprio onore, quale che sia la propria condotta di vita. In sede penale, l’accertamento della verità del fatto può essere chiesto dalla persona offesa (è la cosiddetta querela con facoltà di prova), ed è sempre ammesso quando la persona offesa sia un pubblico ufficiale o quando il fatto attribuito sia un reato per il quale pende o si inizia un processo penale (art. 596, comma 3o, c.p.). Ma, anche in questi casi (si definisce, ad esempio, come ladro chi è sotto processo per furto), si potrà essere condannati per ingiuria o per diffamazione nonostante l’accertamento della verità del fatto, se il modo con il quale il fatto era stato attribuito appare in se´ lesivo del onore onore (art. 596, comma 4o, c.p.). La protezione civile di questo diritto è quella che deriva dai principi comuni: risarcimento, anche in forma specifica, del danno patrimoniale (v. danno, onore patrimoniale) o non patrimoniale (v. danno, onore non patrimoniale); pubblicazione della sentenza penale sui giornali, se idonea a riparare il danno. La protezione civile del onore onore ha, da qualche tempo, acquistato preminenza rispetto alla protezione penale nei casi di diffamazione a mezzo stampa. Ora la giurisprudenza ritiene che la sussistenza del reato, ai fini della condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, possa essere accertata anche dal giudice civile; e le cause di estinzione del reato, come l’amnistia, non implicano estinzione delle obbligazioni civili nascenti dal reato (art. 198 c.p.). Il sopraggiungere di amnistie, che troppo spesso ponevano fine ai processi penali per diffamazione, lasciava impuniti i reati di tal genere, togliendo alla minaccia della sanzione penale una effettiva efficacia dissuasiva. Le azioni in sede civile erano, a loro volta, scoraggiate dall’onere di provare il danno patrimoniale subito. Il mutato orientamento giurisprudenziale circa la risarcibilità del danno non patrimoniale ha così aperto nuovi varchi alla protezione del onore onore, oltre che esercitare una più efficace azione deterrente, essendo più temuta la condanna al pagamento di una consistente somma di danaro che non l’applicazione di una pena, se pure a questa si arrivava, accompagnata dal beneficio della sospensione condizionale. Un rimedio specifico, posto a tutela del onore onore, è il diritto di rettifica previsto dalla legge sulla stampa (art. 8 l. n. 47 del 1948, modificato dall’art. 42 l. n. 416 del 1981) a favore di soggetti dei quali siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. In quanto diritto della personalità , il onore onore è indisponibile: è da tutti ritenuto nullo il patto con il quale ci si obbliga a compiere atti contrari al proprio onore o il patto con il quale si accetta un corrispettivo economico per consentire ad altri di compiere atti lesivi del proprio onore (ed a questi effetti la lesione del onore onore si ritiene non esclusa neppure dalla prova della verità del fatto, quando questa è ammessa in sede penale). Tuttavia, il consenso accordato senza corrispettivo economico (come il consenso dato al giornalista di pubblicare notizie offensive per la propria reputazione) esonera da responsabilità penale e civile.
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