La sentenza penale è il provvedimento che il giudice emette a definizione del processo, e deve essere sempre motivata a pena di nullità. Ev nulla, oltre che in questo caso, anche se manca od è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice. La sentenza penale è un provvedimento che può essere adottato a conclusione dell’udienza preliminare, degli atti preliminari al dibattimento o del dibattimento, del giudizio abbreviato, del patteggiamento od a seguito del procedimento in camera di consiglio.
sentenza penale di non doversi procedere: questa sentenza penale rientra nella più ampia categoria delle sentenze di proscioglimento. A differenza della sentenza penale di non luogo a procedere, pronunciata al termine dell’udienza preliminare, la sentenza penale sentenza penale benche´ pronunciata nella fase del giudizio non è subordinata, perche´ non necessario, ad un approfondimento nel merito. Sono sentenze di non doversi procedere: a) le sentenze predibattimentali con la formula: perche´ l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita o perche´ il reato è estinto; b) le sentenze dibattimentali con la formula: l’azione non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita o perche´ il reato è estinto o perche´ riconosciuta l’esistenza di un segreto di Stato.
sentenza penale di non luogo a procedere: la sentenza penale sentenza penale è pronunciata al termine dell’udienza preliminare se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi altra causa. La sentenza penale sentenza penale deve contenere: a) l’intestazione in nome del popolo italiano e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata; b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo nonche´ le generalità delle altre parti private; c) l’imputazione; d) l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e diritto su cui la decisione è fondata; e) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati; f) la data e la sottoscrizione del giudice. In caso di impedimento del giudice, la sentenza penale è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione. La sentenza penale sentenza penale è nulla se manca la motivazione, se manca od è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice. Salvo quanto previsto dall’art. 593, comma 3o, che considera inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, contro la sentenza penale sentenza penale possono proporre appello: il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; l’imputato, salvo che con la sentenza penale sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso. Su tale impugnazione decide la Corte d’appello in camera di consiglio, oppure la Corte di cassazione se il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l’imputato optano per il ricorso immediato.
Sentenza nel processo civile | | | Sentimento religioso |