Enciclopedia giuridica

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Sentimento religioso



delitto contro il sentimento religioso: il sentimento religioso è un valore della coscienza, conseguente ad una scelta personalissima del singolo nell’abbracciare una fede. In quanto tale, il sentimento religioso riposa nella dimensione spirituale e morale più intima dell’uomo, ma anche nella giusta pretesa del fedele, alla tutela della propria dignità di cittadino credente. Il legislatore italiano ha dato massimo rilievo al sentimento religioso, ritenendolo un valore degno di tutela penale ed anteponendolo alla possibilità di tutela della stessa libertà religiosa. Gli artt. 402 – 406 del c.p. si occupano, dunque, della tutela penale del sentimento religioso, e non della libertà religiosa, visto come specifico oggetto di tutela, aggravando le pene specialmente nel caso di offese dirette contro la religione cattolica, intesa (ormai anacronisticamente) come religione dello Stato. Così il c.p. parla di vilipendio della religione dello Stato (art. 402 c.p.), di vilipendio di persone (art. 403 c.p.), di vilipendio di cose (art. 404 c.p.), di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico (art. 405 c.p.), mentre l’art. 406 c.p. integra i precedenti articoli, tutelando le espressioni religiose di minoranza con la formulazione del vilipendio di persone e cose e il turbamento di cerimonie religiose di un culto ammesso nello Stato. L’art. 724 c.p., infine, prevede a mezzo contravvenzionale la punibilità della bestemmia, ossia della parola singola o di un discorso ingiurioso rivolto contro la divinità . In realtà tutte le disposizioni penali su questo tema vanno necessariamente rilette alla luce delle novità di questi ultimi anni. L’art. 2, comma 4o, l. n. 101 del 1989, affermando il principio generale della pari tutela penale del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti, si pone come strumento interpretativo attuale delle disposizioni penali in materia. Circa il rigore filoconfessionale dell’art. 402 c.p., il Concilio Vaticano II e la tendenza alla secolarizzazione sociale negli ultimi anni, hanno condotto ad una visione di tutela paritaria tra i vari culti. Il punto 1 del Protocollo addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984 (l. 25 marzo 1985, n. 121), ha rimesso in discussione la portata dell’insieme delle norme penali sulla materia (che dà spazio anche all’ipotesi di vilipendio della religione), in quanto si considera non più in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. La situazione generale di incertezza conseguente alla mutata sensibilità sui valori di fondo legati alla religione di Stato, non toglie rilievo di ordine sociale, di norme che, detratto l’elemento confessionista, garantiscono comportamenti ispirati alla civiltà di condotta ed alla corretta convivenza.


Sentenza penale      |      Separazione dei beni


 
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