turbamento di funzioni religiose del culto cattolico: risponde di questo delitto chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 405 c.p.). Il fatto è incriminato anche quando sia diretto contro un culto ammesso nello Stato (art. 406 c.p.), anche se in questo caso la pena prevista è diminuita. Ev opportuno precisare che per culto cattolico si intende la religione cattolica, apostolica romana. La condotta illecita prevista dalla norma, consiste nell’impedimento, cioè nell’ostacolare la prosecuzione o l’inizio della funzione (messa sacramenti ecc.), cerimonia (ad es. le processioni) o pratica religiosa (ad es. il rosario, le litanie e tutti quei riti osservati dai fedeli con l’assistenza o meno del sacerdote), o nel turbamento di funzioni religiose, cioè nell’impedire il normale svolgimento delle stesse. Ev sufficiente, quindi, ai fini dell’integrazione del reato il solo turbamento o impedimento, non si richiede che il fatto provochi scompiglio o disordini gravi. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, non si richiede cioè la consapevolezza di recare offesa al sentimento religioso perche´ tale offesa inest in re ipsa.
Tubi | | | Turbative |