Il giudizio che segue al decreto del giudice per le indagini preliminari (v.) che lo dispone, può avere tre possibili sbocchi: 1) sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p.; 2) sentenza di proscioglimento, articolata in: a) assoluzione, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 530 c.p.p.; b) non doversi procedere, nei casi ex artt. 529 e 531 c.p.p. Quest’ultima sentenza è il risultato della constatazione, da parte del giudice del dibattimento, che l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, oppure che la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria (art. 529 c.p.p.); la novità più rilevante rispetto al codice previgente è costituita dall’eliminazione del c.d. proscioglimento con formula dubitativa (ovvero con formula dell’insufficienza di prove), cosicche´ l’inesistenza di una condizione di procedibilità o la sussistenza di una causa di improcedibilità sono equiparate all’insufficienza o alla contraddittorietà di tali accertamenti. Si noti inoltre che nell’art. 529 c.p.p. è finito non solo il vero e proprio difetto di una delle condizioni di procedibilità , ma anche quelle situazioni che fanno capo a cause di improcedibilità , come ad es., l’errore di persona. Il secondo comma dell’art. 529, poi, è stato modulato sulle indicazioni della legge delega, che definisce la situazione di dubbio come quella in cui la prova è insufficiente o contraddittoria, formula questa puntualmente riportata. La sentenza di non doversi procedere viene inoltre pronunciata dal giudice del dibattimento nel caso in cui il reato sia estinto, o se vi sia dubbio sull’esistenza di una causa di estinzione del reato (art. 531 c.p.p.), fatta salva la formula più favorevole (assoluzione, per il giudice del dibattimento, o non luogo a procedere, per il G.i.p.), che prevale sempre su quella di estinzione del reato, ex art. 129, comma 2o, c.p.p.. Si ricordi che, in base all’art. 604, comma 6o, c.p.p., se il giudice di primo grado ha dichiarato erroneamente l’estinzione del reato, l’improcedibilità dell’azione penale o la sua improseguibilità , il giudice d’appello ordina l’eventuale rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.
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