Enciclopedia giuridica

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Infanticidio



infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.): trattasi di un reato proprio, come tale ascrivibile solo ad un soggetto determinato, in questo caso costituito dalla madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, qualora il fatto sia determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. La pena prevista è quella della reclusione da quattro a dodici anni. Il secondo comma dello stesso articolo prevede in pratica un autonomo titolo di reato per coloro che partecipano al delitto di cui sopra, puniti con la reclusione non inferiore agli anni ventuno (il caso è dunque equiparato all’omicidio vero e proprio), salvo che abbiano agito al solo scopo di favorire la madre, nel qual caso la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Si ricordi che comunque non si applicano le aggravanti ex art. 61 c.p. L’art. 2 della l. n. 442 del 1981 ha abolito la rilevanza penale della causa d’onore per il delitto in esame (come del resto per il delitto di omicidio), dopo un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale; il reato oggi si differenzia rispetto a quello previgente, oltre che per quanto appena accennato, per la qualità del soggetto attivo, che ora è costituito dalla sola madre anziche´ da chiunque. Le condizioni di abbandono materiale e morale vanno intese, secondo la giurisprudenza, come uno stato di derelizione, di solitudine, di emarginazione, di carenza di mezzi e di rapporto socio economici oltre che affettivi, di cui si viene a trovare la madre enucleata dal suo abituale ambiente umano. Tali condizioni devono sussistere congiuntamente ed esistere oggettivamente al


Inesistenza      |      Infermi di mente


 
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