Le notizie vengono in considerazione in parti e settori diversi sia del c.p. che della legislazione penale speciale; un’analisi dettagliata di tutti i casi risulta quindi impossibile, e per questo ci si limita qui ai casi principali contenuti nel libro secondo del c.p.. Nel titolo I (delitti contro la personalità dello stato), capo I (delitti contro la personalità internazionale dello Stato), viene previsto all’art. 256 il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato; agli artt. 257 e 258 rispettivamente lo spionaggio politico o militare e lo spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione; all’art. 261 è contemplata la rivelazione di segreti di Stato (la cui nozione è indicata con rinvio all’art. 256), e all’art. 262 la rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione dall’Autorità competente; l’art. 269 considera l’ipotesi di attività antinazionale del cittadino italiano all’estero effettuata mediante diffusione o comunicazione di notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato; nel titolo VIII (delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio), l’art. 501 prevede tra i mezzi atti a cagionare il rialzo e il ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, anche la pubblicazione o la divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose (v. aggiotaggio); il libro III del c.p., capo I (contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza), agli artt. 656 e 657 contempla rispettivamente la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico, e le grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata; infine l’art. 685 prevede l’indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale. Come si vede, una gamma di reati di natura e spessore molto diversi, a seconda dei beni giuridici che vanno a proteggere, fenomeno questo amplificato dalla legislazione speciale. In generale, si può notare che a volte, per la sussistenza del reato, si richiede che le notizie siano false, o comunque divulgate in modo non del tutto conforme alla verità (v. art. 501 c.p. sopra citato); altre volte, invece, è sufficiente il procacciamento o la divulgazione di notizie di per se´ vere, ma di cui è vietata proprio la rivelazione.
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