Ev l’azione di chi, a scopo meramente speculativo, diffonde notizie false o esagerate o tendenziose al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci o adopera altri artifici (v. accaparramento) atti a provocare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato. Ev previsto dal codice penale (art. 501 c.p.) come delitto, del quale costituiscono circostanze aggravanti il fatto del verificarsi dell’aumento o della realizzazione (cioè la riuscita dell’operazione di aggiotaggio) e la qualità di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore del soggetto attivo del reato. Per reprimere con maggiore energia l’aggiotaggio, il codice attuale ha anticipato il momento della consumazione del reato alla fase dell’attività esecutiva. Affinche´ il reato sia perfetto, perciò , non è necessario che l’alterazione dei prezzi si sia realizzata; basta che venga posta in essere un’azione atta, e cioè idonea, a determinarla. Il verificarsi del rialzo o del ribasso dei prezzi costituisce semplice circostanza aggravatrice del delitto. Il turbamento deve essere effettuato con i mezzi che sono indicati nella norma incriminatrice, e cioè pubblicando o altrimenti divulgando notizie false o esagerate o tendenziose, ovvero adoperando altri artifici. La pubblicazione non è altro che la diffusione operata con altri mezzi. Non è divulgazione la comunicazione fatta in via riservata ad una persona o ad un numero ristrettissimo di persone. Oggetto della diffusione debbono essere notizie non semplici voci e tali notizie debbono essere false o esagerate o tendenziose, vale a dire, non rispondenti alla verità , oppure tali da ingrandire la portata dei fatti o da deformare il significato. Può trattarsi sia di notizie economiche o finanziarie, sia di notizie politiche o sociali, tenendo presente che, di per se´ , non sono notizie le semplice previsioni soggettive, i meri apprezzamenti e, a priori, le critiche. Quanto agli altri artifici, nella locuzione della legge rientrano tutti gli espedienti di qualsiasi genere che abilmente e maliziosamente siano posti in opera allo scopo di alterare il corso normale dei prezzi. Non si richiede che i mezzi siano di per se stessi fraudolenti. Per la consumazione del delitto non si esige che il comportamento dell’agente abbia prodotto il risultato a cui era diretto, e cioè l’alterazione fraudolenta del corso dei prezzi: basta che sia stato idoneo a produrlo. Per il disposto del penultimo comma dell’art. 501 c.p., il fatto è punibile anche se commesso all’estero, in danno della valuta naz ionale o di titoli pubblici italiani. Per il reato è pre vista la reclusione fino a 3 anni e la multa da lire un milione a lire cinquemilioni.
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