Enciclopedia giuridica

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Aggiudicazione

L’aggiudicazione è l’atto conclusivo della vendita forzata mobiliare e immobiliare (v. vendita forzata). Il termine viene utilizzato dal codice di procedura civile soltanto per la vendita con incanto; tuttavia, non sussistendo differenze di carattere sostanziale fra i due tipi di vendita, con e senza incanto, la difformità è di carattere meramente verbale.

aggiudicazione nei contratti pubblici: fase conclusiva dell’asta pubblica con attribuzione dell’incanto al migliore offerente. I metodi in cui può svolgersi l’asta, quali l’estinzione della candela vergine, delle offerte segrete su prezzo segreto ed offerte segrete su prezzo palese, danno vita in genere a forme di aggiudicazione provvisoria. Durante i giorni cosiddetti fatali, nei quali segue al primo incanto l’esperimento di miglioria, possono presentarsi altre nuove offerte. Qualora un’offerta venga ritenuta ammissibile, si procede al secondo incanto; viceversa, se entro i termini stabiliti non perviene nessuna migliore offerta, la prima aggiudicazione diventa definitiva. L’asta svolta con il metodo del pubblico banditore si caratterizza per l’oralità e la contestuale definitiva aggiudicazione al primo incanto. Avvenuta l’aggiudicazione si compila un processo verbale in cui si descrivono le operazioni compiute. Il verbale è sottoscritto dall’autorità che ha presieduto l’asta, dall’aggiudicatario, se presente, da due testimoni e, se richiesto, dall’agente dell’amministrazione finanziaria intervenuta all’asta. Il processo verbale di aggiudicazione, in mancanza di diversa volontà dell’amministrazione, segna la conclusione del contratto con effetti vincolanti per entrambe le parti, restando la successiva stipulazione un atto meramente formale e riproduttivo. V. anche pubblica amministrazione, scelta del contraente della aggiudicazione. (Mestichella).

aggiudicazione per persona da nominare: è l’atto mediante il quale, nella espropriazione immobiliare, il procuratore legale, che rientra fra le persone ammesse ad effettuare offerte all’incanto, rimane aggiudicatario del bene non personalmente ma per conto di un terzo in virtù di mandato, riservandosi di dichiarare entro tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il relativo mandato. Qualora egli non provveda in tal senso l’aggiudicazione diviene definitiva a suo nome.


Aggiotaggio      |      Aggiunte all’atto pubblico e all’atto notarile


 
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