Alla notizia di reato sono dedicati i sei articoli (artt. 330 – 335) che costituiscono il titolo II del libro quinto del c.p.p.. In pratica, la notizia di reato rappresenta l’inizio dell’attività procedurale vera e propria, la molla che fa scattare il meccanismo processuale. In base all’art. 330 c.p.p. il p.m. e la polizia giudiziaria prendono di propria iniziativa notizie di reato e ricevono quelle presentate o trasmesse loro mediante: a) denuncia da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio; si tratta di un dovere che riguarda i soggetti indicati per quanto attiene ai reati perseguibili d’ufficio di cui vengano a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni; b) denuncia da parte di privati: è genericamente una facoltà , attinente anche in questo caso a reati perseguibili d’ufficio; la legge determina però anche casi specifici in cui la denuncia è obbligatoria (ad es., reati contro la personalità dello Stato puniti con l’ergastolo; reati relativi ad infortuni sul lavoro da parte di datori di lavoro); c) referto: è una segnalazione obbligatoria che riguarda soggetti (segnatamente, quelli che esercitano la professione sanitaria) che per la loro particolare condizione, possono venire a conoscenza di notizie di reato perseguibili d’ufficio. Il referto deve pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente, al p.m. o all’ufficio di Polizia giudiziaria del luogo in cui è stata prestata assistenza. Nel caso intervengano più soggetti obbligati, il referto deve essere steso da tutti. Il p.m. iscrive in un apposito registro le notizie di reato, oltre al nome della persona cui il reato è attribuito. L’iscrizione della notizia di reato nel registro assume nel nuovo processo un’importanza notevole, poiche´ da tale momento decorrono: 1) i termini della durata delle indagini preliminari; 2) i 90 giorni utili al p.m. per richiedere il giudizio immediato (art. 454, comma 1o, c.p.p.); 3) i sei mesi utili al p.m. per richiedere il decreto penale di condanna ex art. 459, comma 1o, c.p.p.; 4) i 15 giorni utili al p.m. per presentare al giudice del dibattimento l’imputato reo confesso ex art. 449, comma 5o, c.p.p.; 5) i 30 giorni utili al p.m. per richiedere l’autorizzazione a procedere ex art. 344, 1o c.p.p..
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