assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro: l’infortuni sul lavoro infortuni sul lavoro rappresenta una forma di tutela previdenziale disciplinata dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, che, in presenza in certe lesioni, garantisce al soggetto protetto la fruizione di determinate prestazioni in caso di infortuni sul lavoro (per tale intendendosi quello determinato da causa violenta e in occasione di lavoro) e di malattia professionale (che è quella prevista da apposite tabelle contratta nell’esercizio e a causa di lavorazioni e agenti patogeni anch’essi prestabiliti, o comunque quella di cui si dimostri l’eziologia lavorativa: art. 2 d.p.r. cit. come modificato dalla Corte Cost., sent. n. 179 del 1988). La normativa si applica solo ai lavoratori dell’industria e dell’agricoltura e solo a certe condizioni. Per quanto riguarda i primi la tutela interessa solamente gli addetti a lavorazioni pericolose. Si intendono tali quelle che comportino l’uso di macchinari mossi non direttamente dall’operatore, o di impianti elettrici o termici o a pressione e quelle ricomprese in una tassativa elencazione legislativa che, traendo spunto da dati statistici e di esperienza, individua elementi di rischio nella natura dell’attività . A queste sono assimilate quelle tecnicamente complementari e sussidiarie. La legge poi seleziona tassativamente gli utenti della protezione soltanto tra coloro che in modo permanente o avventizio svolgono alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la natura della retribuzione stessa. La giurisprudenza non esige che la manualità caratterizzi in maniera esclusiva o prevalente la prestazione. Sono comunque ammessi ad usufruire della tutela, in deroga al requisito in questione, anche coloro che sono preposti dal datore al controllo del lavoro altrui. Si ritiene infatti che nell’espletare tale compito essi siano esposti ai medesimi rischi dei lavoratori sorvegliati. L’originario tassativo elenco dei soggetti beneficiari è stato ampliato ricomprendendo categorie particolari di lavoratori (addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori a domicilio) non sempre subordinati (artigiani con attività prevalentemente manuale, istruttori e allievi di scuole di qualificazione professionale, detenuti ecc.). L’ambito della tutela per gli infortuni sul lavoro nel settore agricolo si estende a tutti i lavoratori fissi o avventizi addetti ad aziende agricole o forestali nonche´ ai proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli che prestino opera manuale abituale nell’azienda. La legge considera agricole le attività che interessano la coltivazione dei fondi, la silvicoltura e l’allevamento degli animali nonche´ quelle connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c.. Gli eventi che danno titolo alla erogazione delle prestazioni sono la morte o l’inabilità al lavoro protrattasi oltre tre giorni. L’inabilità potrà essere temporanea o permanente. Nella prima ipotesi le prestazioni verranno erogate solo qualora essa sia assoluta e specifica, ossia riferita al lavoro svolto dal soggetto protetto al momento dell’infortunio. La seconda rileva solo se di entità superiore al 10%. L’inabilità temporanea assoluta dà diritto per tutto il periodo di durata della condizione di incapacità ad un’indennità giornaliera a partire dal 4o giorno successivo a quello nel quale si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia. L’inabilità permanente dà diritto, dal giorno successivo alla guarigione clinica, alla percezione di una rendita commisurata al grado di invalidità. La retribuzione di riferimento è anche in tale ipotesi quella effettivamente percepita nell’anno precedente, contenuta però all’interno di limiti massimi e minimi periodicamente aggiornati. La legge contempla anche la possibilità di revisione della rendita in conseguenza della modifica delle condizioni di salute intervenute dopo la liquidazione. In caso di morte del soggetto protetto i superstiti (segnatamente il coniuge, i figli che si trovino in particolari condizioni, gli ascendenti, genitori e fratelli, se manchino coniuge e figli e se vivevano a carico del defunto) beneficiano di una rendita ragguagliata al 100% della retribuzione annua e ripartita in percentuale tra i soggetti stessi. Ai figli e al coniuge spetterà anche un assegno una tantum. Le prestazioni sanitarie sono fornite dalle Usl. All’Inail residuano prerogative medico legali in materia di accertamento e certificazione, nonche´ l’onere di provvedere a proprie spese alla prima fornitura e alla rinnovazione delle protesi di lavoro. Vige il principio della piena automaticità delle prestazioni: in presenza di requisiti soggettivi e oggettivi condizionanti l’ammissione al beneficio, i soggetti interessati ne usufruiranno anche se il datore non ha versato (o è in ritardo con il pagamento dei) premi. A loro volta, le prestazione economiche sono finanziate attraverso contribuzione posta a carico dei soli datori di lavoro. La tutela in questione fa capo all’Inail con le seguenti eccezioni: le casse marittime provvedono alla tutela dei lavoratori marittimi e della pesca e dei radiotelefonisti di bordo; la tutela dei dipendenti di aziende autonome, del Ministero delle poste e delle ferrovie è gestita direttamente dalle relative amministrazioni. Per i dirigenti e impiegati delle aziende agricole e forestali provvede l’Enpaia.
omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro: nell’ambito dei delitti contro l’incolumità pubblica l’art. 437 c.p. sanziona con pena detentiva il fatto di chi omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Si tratta sostanzialmente di un tipico reato di pericolo presunto: la presunzione di pericolo impedisce dunque, nel momento applicativo della norma, di indagare se, nel caso concreto, sia o meno sorto un pericolo per la pubblica incolumità . L’art. 437 c.p., difatti, come osservato dalla giurisprudenza, facendo riferimento a norme da cui derivi l’obbligo di adottare apparecchiature dirette a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, prevede, come concetto diverso dal disastro, il semplice infortunio, il quale, pertanto, non è necessario che assuma o minacci di assumere dimensioni disastrose, tali, cioè da porre effettivamente in pericolo la pubblica incolumità . La stessa disposizione punisce anche la condotta di chi rimuova o danneggi tali impianti, apparecchi o segnali. Se dal fatto omissivo, o di distruzione o danneggiamento, deriva un disastro o un infortunio la pena è aggravata. Si ritiene, inoltre, che le norme contenute nelle leggi speciali dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. d.p.r. n. 164 del 1956) non abbiano abrogato l’art. 437 c.p. ne´ siano in rapporto di specialità con le disposizioni di quest’ultimo.
prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza del lavoro: per prevenzione si intende l’insieme degli strumenti predisposti per salvaguardare la sicurezza e l’incolumità nei luoghi di lavoro. Nel c.p. sono previste due figure delittuose specificamente approntate per la tutela antinfortunistica: gli artt. 437 (rimozione o omissione dolosa di cautela contro gli infortuni sul lavoro) e 451 (omissione colposa di cautela o difesa contro disastri o infortuni sul lavoro). Si tratta di reati a pericolo presunto, che anticipano l’intervento della sanzione penale ad un momento anteriore alla produzione dell’evento, colpendo condotte che presuntivamente sono giudicate prodromiche allo stesso. Inoltre le fattispecie di cui agli art. 589 e 590 del c.p. (omicidio e lesione colposa) sono rinforzate da un aggravio sanzionatorio se il fatto è commesso con la violazione di norme prevenzionistiche. Particolare importanza, anche nell’ottica dell’imputazione a titolo di colpa di fatti penalmente rilevanti (ma da questo punto di vista non manca chi denuncia nella norma una carenza di tassatività in contrasto con l’art. 25 Cost.), è attribuita all’art. 2087 c.c., la cui ampia portata (obbligo di adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica siano idonee a preservare l’indennità fisica e morale dei lavoratori) appare in grado di garantire il continuo aggiornamento dei contenuti dell’obbligo cautelare. La disposizione funge così da norma di chiusura del sistema, colmandone le lacune. Nella legislazione speciale ed in particolare nei d.p.r. n. 547 del 27 aprile 1955, nn. 302 e 303 del 19 marzo 1956 (mentre interventi settoriali specifici si rinvengono ad es. nella l. n. 164 del 1956 per la sicurezza nel settore delle costruzioni), è delineato un corposo insieme di norme tecniche di cautela da adottare per far fronte ai rischi e ai pericoli nei luoghi di lavoro. Sono precisati inoltre gli obblighi del datore di lavoro e dei suoi collaboratori (attuare le misure di sicurezza e controllare che vengano rispettate), e dei lavoratori (chiamati a rispettare le norme, utilizzare i mezzi protettivi, non danneggiare o rimuovere le cautele, avvisare prontamente i superiori di ogni situazione di periodo) nonche´ il divieto (da intendersi integrato dalle norme del d.p.r. n. 302 del 1956 in materia di collaudo) di vendita, costruzione, noleggio di macchine non conformi a norme di sicurezza. Complessivamente la tutela offerta dall’apparato penale si è rivelata lacunosa e inefficace. Un intervento interessante è stato però attuato con la l. n. 689 del 1981 (modifiche al sistema penale) che, mantenendo penalmente sanzionate le violazioni di norme antinfortunistiche, ha subordinato l’ammissione all’oblazione (di cui ha ampliato l’ambito di efficacia, estesa a fatti puniti alternativamente con la pena dell’arresto o dell’ammenda) alla rimozione, da parte del reo, della situazione antigiuridica (impedendo altresì al giudice di concederla in caso di recidiva reiterata, o qualora il reo sia contravventore abituale, o ancora qualora il fatto sia di particolare gravità ). Sempre con tale legge sono stati anche aumentati i termini prescrizionali delle contravvenzioni in materia.
vigilanza sugli infortuni sul lavoro: l’importante compito di controllo e vigilanza sulla applicazione e sul rispetto della normativa antinfortunistica spettava all’Ispettorato del lavoro. Con la riforma del servizio sanitario nazionale (v.) (l. n. 833 del 1978) la competenza in questione è stata attribuita alle Usl, che hanno però esautorato l’Ispettorato solo dei compiti amministrativi connessi, ma non anche delle specifiche prerogative di polizia giudiziaria (accertamento dei reati), che devono intendersi ora condivise dai due soggetti. In sede comunitaria, è stata emanata una direttiva quadro (n. 381 del 1989) che, oltre a mettere a fuoco i doveri delle parti, pone l’accento sul potenziamento dei mezzi informativi in materia di sicurezza, e dispone l’obbligo per le imprese di dotarsi di un servizio di protezione e prevenzione (funzione aziendale destinataria di competenze specifiche in materie di sicurezza). Peraltro, al fine di realizzare il miglioramento dell’ambiente di lavoro, già l’atto unico (art. 118A) aveva incluso la sicurezza tra le materie per le quali è sufficiente la maggioranza qualificata per l’adozione delle direttive di armonizzazione. La previsione è stata confermata nel trattato di Maastricht del 7 febbraio 1991.
Informazione di garanzia | | | Infrazione |