Danneggia colui che distrugge, deteriora, disperde o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. Tali comportamenti sono puniti a tutela dell’interesse pubblico concernente l’inviolabilità del patrimonio mobiliare ed immobiliare rispetto a quei fatti che ne pregiudichino la sostanza o l’utilizzabilità . Il danno causato, per essere penalmente rilevante, non deve essere così esiguo da non potere integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza. Per la sussistenza del reato in esame, non è necessaria l’intenzione di nuocere, ma è sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, a nulla rilevando il movente ne´ essendo necessaria la rappresentazione dell’esistenza del fine di nuocere. Accanto a tale ipotesi comune, il c.p. prevede il reato di danneggiamento con pericolo d’incendio, che si differenzia dalla precedente per il diverso oggetto di tutela, che in quest’ultimo caso è rappresentato dal pericolo per l’incolumità pubblica, e rispetto alla proprietà della cosa danneggiata, che qui può anche appartenere al danneggiante.
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