noleggio della nave: è il contratto con il quale l’armatore di una nave, detto noleggiante, si obbliga, verso corrispettivo, detto nolo, a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti oppure tutti i viaggi che, entro un periodo di tempo, gli ordina il noleggiatore (artt. 384 ss. c. nav.). Il contratto ha per oggetto l’utilizzazione della nave altrui già equipaggiata e viaggiante sotto il nome e la responsabilità dell’armatore. Ev causalmente simile all’appalto: l’armatore si obbliga a prestare un servizio al noleggiatore con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Il noleggiatore è , normalmente, un vettore che esercita un’impresa di trasporti marittimi con navi da altri armate; spesso, però , il noleggiatore è solo il proprietario delle merci trasportate. Nel contratto di noleggio, la nave viaggia sotto il nome e la responsabilità dell’armatore noleggiante, il quale risponde verso i terzi dei danni cagionati dalla navigazione. Il noleggiatore ha diritto, invece, all’impiego commerciale della nave, cioè l’utilizzazione di questa per il trasporto di merci: pertanto, egli ha il potere di impartire istruzioni al comandante della nave (v. comandante, noleggio della nave), che resta dipendente dall’armatore, sulle modalità dell’impiego commerciale della nave e risponde delle obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza dalle operazioni commerciali. Figura corrispondente sussiste nel trasporto aereo: l’esercente (v.) si obbliga, verso corrispettivo, a viaggiare per conto di un noleggiatore.
noleggio di aeromobile: il noleggio noleggio è un contratto con il quale l’esercente, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un aeromobile (v.) determinato uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro un periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi (artt. 938, 384 c. nav.). Per il noleggio noleggio, come per il contratto di locazione di aeromobile (v. locazione, noleggio di aeromobile) il legislatore ha rinviato la disciplina dell’istituto alle stesse norme predisposte per il noleggio di nave (v. noleggio della nave) (artt. da 384 a 395 c. nav.); il contratto di noleggio noleggio dovrà avere la forma scritta ad probationem (v. forma, noleggio scritta ad probationem). Nella prassi, similmente a quanto avviene in molti casi nei charterparty (v.) marittimi
, l’esercente, nella propria veste di performing carrier (v. carrier, performing noleggio), provvede ad emettere i biglietti di passaggio. Alla sua responsabilità si affianca quella del noleggiatore, normalmente un’agenzia di viaggio (v.), che assume di fronte ai passeggeri il ruolo di contracting carrier (v. carrier, contracting noleggio). Analogamente è stato inquadrato nel contratto di trasporto quel rapporto meglio noto con l’espressione flight operating agreements, con il quale una compagnia si obbliga, per conto di altra compagnia (charterer) che serve talune linee, a compiere su tali linee un certo numero di viaggi. In questo caso i rischi del trasporto vengono ripartiti tra le due compagnie. Il charterer emetterà il biglietto di passaggio; mentre il rapporto che sorge con la compagnia aerea tenuta a compiere i viaggi è stato inquadrato nella disciplina del contratto di trasporto, quello che si instaura tra i passeggeri ed il charterer è stato definito come subtrasporto
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