Ricaduta nel reato. Esprime la condizione di chi, dopo aver commesso un reato, accertato mediante sentenza definitiva di condanna, ne commette un altro (artt. 99 – 101 c.p.). La recidiva indica una caratteristica della persona del reo, ed in particolare è un indice della maggior capacità a delinquere (v. capacità , recidiva a delinquere) del soggetto. Essa può essere semplice (commissione di un reato, dopo la condanna definitiva, per un altro reato); aggravata (commissione di un ulteriore reato della stessa indole del primo); o commissione di un altro reato entro cinque anni dalla condanna per il recedente reato); reiterata (realizzazione di un reato da parte di chi è già recidivo). Essa comporta un aumento di pena, facoltativa, che varia a seconda del tipo di recidiva.
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