Enciclopedia giuridica

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Querela

Condizione di procedibilità (v. procedibilità , cause di querela) dell’azione penale. Istituto posto in deroga al principio della obbligatorietà dell’azione penale (v.), per cui in relazione ai reati perseguibili a querela, l’azione penale è procedibile soltanto a seguito dell’esercizio del diritto di querela da parte del titolare. Il diritto di querela (art. 120 c.p.) spetta al soggetto passivo del reato (v.), ossia il titolare del bene tutelato dalla norma incriminatrice. Non spetta, invece, al danneggiato dal reato, titolare di diritti che soltanto eventualmente possono essere lesi dal reato. Titolare del diritto di querela può essere anche una persona giuridica (v.). Con la presentazione della querela, l’offeso richiede che l’autorità competente eserciti l’azione penale circa determinati fatti. La querela può essere orale o scritta, deve essere presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto (art. 124 c.p.). Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa; se la querela è già stata proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

rimessione della querela: con la querela querela, il querelante ritira la propria richiesta di esercizio dell’azione penale e di accertamento della responsabilità . Essa produce l’estinzione del reato. La querela può essere rimessa fino a che non intervenga sentenza irrevocabile.

rinuncia alla querela: la querela querela è fatta prima della proposizione della querela, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (art. 339 c.p.p.).


Quasi reato      |      Querela di falso


 
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