Ev un diritto reale su cosa altrui (v. diritti reali, usufrutto minori). Il diritto dell’usufruttuario sulla cosa altrui, mobile o immobile o universalità di mobili, ha contenuto molto vasto. Comprende: a) la facoltà di godere della cosa, ossia di utilizzarla per il proprio vantaggio, con le eventuali successive accessioni (art. 983 c.c.), ma nel rispetto della destinazione economica impressa alla cosa dal proprietario (art. 981 c.c.); b) la facoltà, in particolare, di fare propri i frutti (v.), naturali o civili, della cosa (art. 948 c.c.); i frutti naturali (v. frutti, usufrutto naturali), come i prodotti del suolo ricevuto in usufrutto o, se questo ha per oggetto un gregge o una mandria (art. 994 c.c.), i parti degli animali; i frutti civili (v. frutti, usufrutto civili), come il canone di locazione (v.), se l’usufruttuario dà in locazione la cosa, o come gli interessi dei capitali ricevuti in usufrutto. L’usufrutto resta, a questo modo, l’antico ius utendi fruendi salva rerum substantia. Le facoltà dell’usufruttuario hanno una estensione che si approssima, pur senza raggiungerla, alla facoltà di godere delle cose spettante al proprietario (art. 832 c.c.) (v. proprietà , contenuto del diritto di usufrutto). Non la raggiunge perche´ l’usufruttuario non ha, come il proprietario, la facoltà di modificare la destinazione economica della cosa: così, se l’usufrutto ha ad oggetto un fondo rustico destinato alla coltivazione, l’usufruttuario non può trasformarlo in suolo destinato a pascolo; se ha ad oggetto una azienda industriale o commerciale, l’usufruttuario non può riconvertire l’azienda modificando il settore produttivo o commerciale cui è stata destinata dal proprietario (art. 2561 c.c.). Il proprietario, che resta nudo proprietario (v. proprietà , usufrutto nuda), conserva la facoltà di disporre della cosa (v. disposizione, facoltà di usufrutto): può , ad esempio, venderla; ma si intende che chi compera acquista una cosa che rimane gravata dall’altrui usufrutto, fino al termine di scadenza di questo. Ai sensi dell’art. 978 c.c., l’usufrutto è stabilito dalla legge (v. usufrutto legale) o dalla volontà dell’uomo (v. usufrutto volontario). Come ogni diritto reale, l’usufrutto si può altresì acquistare per usucapione (v.) (art. 978 c.c.). Anche quando l’usufrutto si costituisce per contratto, questo esaurisce la propria funzione della costituzione del diritto reale su cosa altrui. I diritti nascenti dall’usufrutto, di cui agli artt. 981 – 1000 c.c., sono facoltà inerenti a tale diritto reale; gli obblighi nascenti dall’usufrutto, di cui agli artt. 1001 – 13 c.c., sono altrettanti oneri reali (v.), ossia obblighi inerenti alla titolarità del diritto reale. Il contratto costituisce il diritto, ma non regola il rapporto fra nudo proprietario e usufruttuario; non c’è rapporto di corrispettività , come c’è nei contratti di durata, fra i diritti del nudo proprietario e obblighi dell’usufruttuario; non trovano applicazione le norme sui contratti a prestazioni corrispettive, come quelle che regolano la risoluzione del contratto (v.) per inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni delle parti. Tuttavia, diritti e obblighi dell’usufruttuario sono collocati in posizione di reciproca influenza: a) l’usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso (v.) dei beni (art. 982 c.c.), previa redazione dell’inventario (v.) dei beni, con relative spese a suo carico (art. 1002, comma 2o, c.c.), e previa prestazione di idonea garanzia (art. 1002, comma 3o, c.c.), dalla quale sono però esonerati gli usufruttuari legali e l’alienante con riserva di usufrutto. Finche´ non abbia redatto l’inventario e prestato garanzia, l’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni (art. 1002, comma 4o, c.c.) e, se lo ha già conseguito, è tenuto alla restituzione; b) gli abusi nei quali l’usufruttuario incorra, alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli perire per mancanza di ordinarie riparazioni, può condurre alla cessazione dell’usufrutto (art. 1015, comma 1o, c.c.), salvo che il giudice non ritenga di adottare i minori provvedimenti di cui all’art. 1015, comma 2o, c.c.. Se si fosse trattato di diritto personale di godimento, il rimedio sarebbe stato la risoluzione del contratto per inadempimento (v. risoluzione del contratto, usufrutto per inadempimento), ed il diritto sarebbe cessato per essere venuta meno la fonte dalla quale proveniva. Ma qui, non essendo l’usufruttuario parte di un contratto, non si può parlare di inadempimento (v. inadempimento, usufrutto dell’obbligazione), ne´ di cessazione del diritto per risoluzione del contratto. La violazione degli obblighi inerenti all’usufrutto è presa in considerazione come abuso del diritto (v.) di usufrutto: emerge il fenomeno per il quale l’abuso fa perdere il diritto del quale si è abusato. Il perimento parziale della cosa, non imputabile all’usufruttuario, lascia sopravvivere l’usufrutto su ciò che rimane (art. 1016 c.c.); se l’usufrutto ha per oggetto un fondo edificato, e l’edificio perisce, l’usufruttuario conserva il diritto di godere dell’area e dei materiali (art. 1018 c.c.).
abuso del diritto di usufrutto: v. abuso, usufrutto del diritto di usufrutto.
acquisto di usufrutto per usucapione: v. usucapione, acquisto di usufrutto per usufrutto.
alienazione con riserva di usufrutto: una ipotesi particolare di usufrutto volontario è il trasferimento della proprietà con riserva di usufrutto, possibile tanto per donazione (v.) (art. 796 c.c.) quanto per vendita (v.) (art. 1002, comma 3o, c.c.): in tal caso non c’è un duplice contratto, di alienazione del bene e di costituzione, dall’acquirente all’alienante, di un diritto di usufrutto; c’è , invece, un unico contratto, con il quale l’alienante trasferisce solo la nuda proprietà, conservando per se´ quelle facoltà inerenti al contenuto del diritto dominicale che corrispondono all’usufrutto.
usufrutto di crediti: si parla di usufrutto di credito (l’espressione figura negli artt. 1250, 1254, 1265, comma 2o, c.c.) quando ad un soggetto è attribuito il diritto alla riscossione di un capitale ad altri spettante: il fatto che esso gli sia attribuito a titolo di usufrutto comporta che il capitale, una volta riscosso (con il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario), deve essere investito in beni fruttiferi (art. 1000 c.c.), sui quali si costituisce il vero e proprio diritto di usufrutto. V. anche confusione.
usufrutto di fondi rustici: è il diritto di usufrutto costituito dal proprietario di un fondo rustico. Il diritto di usufrutto può comprendere anche le pertinenze del fondo, cioè i beni destinati dal proprietario al servizio del fondo. Quest’ultimo può concedere in usufrutto, insieme con il fondo, anche l’azienda agricola: pertanto l’usufruttuario non acquista il solo usufrutto sul fondo, ma subentra anche nei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa agricola. L’usufruttuario, pertanto, succede al proprietario nei contratti stipulati da quest’ultimo per il godimento dei beni aziendali, nonche´ di tutti i contratti di impresa (v.) stipulati dal proprietario.
durata dell’usufrutto: il favore legislativo per la piena proprietà (v. proprietà, usufrutto piena) si manifesta nella temporaneità imposta al diritto di usufrutto: questo non può durare, se usufruttuario è una persona fisica (v.), oltre la vita dell’usufruttuario, e, se è una persona giuridica (v.), oltre il termine di trent’anni (art. 979 c.c.). Perciò l’usufrutto si estingue, fatalmente, alla morte dell’usufruttuario, e non passa ai suoi eredi (v. successione, usufrutto nei diritti reali). L’usufruttuario può cederlo ad altri per atto fra vivi (v. atti unilaterali fra vivi) (vendita, donazione ecc.), ma il diritto del nuovo usufruttuario si estingue, immancabilmente, alla morte del suo primo titolare (art. 980 c.c.).
usufrutto e abitazione: v. abitazione.
usufrutto e uso: v. uso, diritto d’usufrutto.
garanzia per i beni in usufrutto: v. garanzia, usufrutto per i beni in usufrutto.
imposte nell’usufrutto: v. spese nell’usufrutto.
inventario dei beni in usufrutto: v. garanzia, usufrutto per i beni in usufrutto.
usufrutto legale: è l’usufrutto stabilito dalla legge (art. 978 c.c.). L’usufrutto usufrutto ha perduto gran parte della sua importanza a seguito della soppressione della dote (e dell’usufrutto del marito sui beni dotali) e dell’usufrutto del coniuge nelle successioni legittime (v. successione, usufrutto legittima); resta l’usufrutto spettante ai genitori sui beni dei figli minori (art. 324, comma 1o, c.c.), ma si può dubitare che esso sia vero e proprio usufrutto, dal momento che i frutti così percepiti debbono, a norma dell’art. 324, comma 2o, c.c., essere dai genitori destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione e all’educazione dei figli. L’usufrutto dei genitori ha per oggetto gli eventuali beni dei figli, esclusi i beni acquistati dai figli con i proventi del proprio lavoro (oltre che quelli ad essi pervenuti per successione o per donazione con la specifica destinazione alla carriera, ad un’arte o ad una professione del minore; i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o no di essi non ne abbiano l’usufrutto; i beni pervenuti al figlio per eredità (v.), legato (v.) o donazione (v.) e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (art. 324 c.c.).
oneri reali nell’usufrutto: v. oneri reali, usufrutto nell’usufrutto.
possesso dell’usufrutto: v. possesso, oggetto del usufrutto.
quasi usufrutto: l’usufrutto può anche avere ad oggetto cose consumabili (v. cose, usufrutto consumabili) o cose fungibili (v. cose, usufrutto fungibili), come somme di danaro. In questo caso, solitamente definito come usufrutto usufrutto, l’usufruttuario non dovrà, ovviamente, restituire al termine del rapporto le stese cose a suo tempo ricevute dal proprietario, ma il loro equivalente in quantità e qualità (art. 995 c.c.). In alcuni casi l’usufrutto si converte in usufrutto usufrutto: si trasferisce sull’indennità dovuta dal terzo che ha cagionato il perimento della cosa (art. 1017 c.c.); si trasferisce, in caso di perimento della cosa assicurata, sull’indennità dovuta dall’assicuratore (art. 1019 c.c.).
restituzione della cosa in usufrutto: al termine dell’usufrutto l’usufruttuario dovrà restituire la cosa al proprietario (art. 1001, comma 1o, c.c.), e dovrà restituirgliela nello stato in cui si trovava quando l’ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall’uso (art. 996 c.c.). Quando si tratta di una universalità di cose mobili (v. universalità , usufrutto di mobili), l’usufruttuario deve reintegrarla delle singole cose perite: così il gregge deve essere restituito con lo stesso numero di capi ricevuti alla costituzione dell’usufrutto (art. 944 c.c.). Il criterio generale in base al quale giudicare circa il modo con il quale egli ha custodito, amministrato e tenuto in stato di conservazione la cosa è la diligenza del buon padre di famiglia (v. diligenza, usufrutto del buon padre di famiglia) (art. 1001, comma 2o, c.c.), ossia la diligenza dell’uomo medio.
spese nell’usufrutto: le spese e le imposte relative alla cosa sono così ripartite fra nudo proprietario e usufruttuario: al primo competono le spese per le straordinarie riparazioni (art. 1005 c.c.), al secondo quelle per l’ordinaria manutenzione (art. 1004 c.c.); il primo paga le imposte che gravano sulla proprietà (art. 1009 c.c.), il secondo quelle che incombono sul reddito (art. 1008 c.c.).
temporaneità del diritto di usufrutto: v. durata dell’usufrutto.
usufrutto volontario: è l’usufrutto stabilito dalla volontà dell’uomo (art. 978 c.c.). L’usufrutto usufrutto è quello costituito per contratto (v.) o per testamento (v.).
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