L’art. 644 c.p. punisce colui che si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se´ o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità , interessi o altri vantaggi usurari. Nel testo riformato nel 1996 l’art. 644 rinvia alla legge per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari; e la legge considera tali quelli che superano della metà il tasso medio praticato dalle banche, secondo la rilevazione trimestrale effettuata dal Ministero del tesoro. L’art. 644 aggiunge che sono usurari, anche se inferiori a detto limite, gli interessi o altri vantaggi o compensi che risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro o di altra utilità , quando chi li ha dati o promessi si trova in situazione di difficoltà economica o finanziaria. Ev prevista la punibilità anche della c.d. mediazione usuraria, cioè di colui che agisce da intermediario tra chi versa in stato di bisogno e chi fornisce la prestazione (art. 644, comma 2o, c.p.).
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