polizza con patto di gestione della lite: v. patto, polizza di gestione della lite.
polizza di assicurazione: è il documento che fornisce la prova della conclusione di un contratto di assicurazione. L’assicuratore è obbligato a rilasciarla all’assicurato: può , però , rilasciare altro documento comprovante la stipulazione e da lui sottoscritto. L’assicuratore è , pure, tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza, ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale (art. 1888 c.c.). Quando l’assicuratore copre i rischi di merci destinate a ripetuti trasferimenti di proprietà , la polizza può assumere la natura di titolo di credito improprio (v. titoli di credito, polizza impropri) e circolare all’ordine o al portatore (art. 1889 c.c.): il suo trasferimento, nelle forme dei titoli di credito all’ordine (v. titoli di credito, polizza all’ordine) o al portatore (v. titoli di credito, polizza al portatore), produce i medesimi effetti della cessione del contratto di assicurazione (v.), e si accompagna, di solito, al trasferimento dei titoli rappresentativi delle merci. La polizza costituisce documento di legittimazione: l’assicuratore è liberato se, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato; se il titolo è all’ordine, si applicano le disposizioni previste per l’ammortamento di tali titoli. La polizza polizza ha natura di titolo di credito improprio: il credito verso l’assicuratore si trasferisce nelle forme di trasferimento dei titoli di credito, ma con gli effetti della cessione dei crediti.
polizza di carico: è il titolo rappresentativo di merce emesso dal vettore marittimo (v. trasporto, polizza marittimo) e rappresentante le merci da questo trasportate. Esso ha funzioni identiche al duplicato della lettera di vettura (v. lettera, polizza di vettura). Esso è formulato come dichiarazione dell’avvenuto caricamento della merce a bordo della nave e della conclusione del contratto di trasporto marittimo. La polizza polizza è detta valutata quando indica il valore della merce trasportata; è detta, invece, aperta, quando tale valore non è determinato.
polizza di credito commerciale: v. commercial paper.
polizza fideiussoria: è una fideiussione (v.) rilasciata da una compagnia di assicurazione. Dalla fideiussione bancaria differisce per il fatto che l’interno rapporto che lega il fideiussore al debitore principale non è un contratto bancario (v. contratto, polizza bancario), ma un contratto di assicurazione (v. assicurazione, contratto di polizza) l’assicuratorepolizzafideiussore assume su di se´ il rischio dell’insolvenza dell’assicuratopolizzadebitore; all’assicuratorepolizzafideiussore il debitorepolizzaassicurato corrisponde dei premi, calcolati secondo la tecnica propria delle assicurazioni, basata sul rischio del verificarsi di un sinistro, che nella specie è l’esazione del credito da parte del credito dell’assicurato. Nel rapporto fra assicuratorepolizzafideiussore e creditore garantito il contratto è una fideiussione, ed al contratto si applicano le norme proprie della fideiussione; nell’interno rapporto fra debitore assicurato e assicuratore è, invece, ravvisabile un contratto di assicurazione, sottoposto alle relative norme: in particolare, alla norma relativa alla prescrizione del diritto al premio, che è la prescrizione annuale di cui all’art. 2952, comma 2o, c.c., ed alla norma dell’art. 1892 c.c. sull’annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenti.
polizza ricevuto per l’imbarco: documento emesso in due originali e rilasciato al caricatore (v.) all’atto della consegna delle merci dal vettore (v.) od in suo luogo dal raccomandatario (v.) (art. 458, comma 1o, c. nav.). La polizza polizza fa prova dell’avvenuta consegna delle merci al vettore (v.) (art. 459 c. nav.). Tale documento, al cui rilascio il vettore è tenuto, quando ciò sia stato convenuto con il caricatore, deve essere datato e sottoscritto da chi lo rilascia e deve in particolare enunciare, tra le altre indicazioni richieste dall’art. 460 c. nav., quelle relative alle parti del rapporto contrattuale (vettorepolizzacaricatore), la natura, quantità , qualità nonche´ lo stato apparente delle merci o degli imballaggi. Solo l’originale della polizza rilasciato al caricatore e sottoscritto dal vettore (o dal raccomandatario o dal comandante) è trasferibile ed attribuisce al possessore il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo (art. 463 c. nav.). L’originale della polizza costituendo, analogamente alla polizza di carico (v. polizza, polizza di carico), titolo di credito rappresentativo delle merci, può essere al portatore, all’ordine o nominativo ed il suo trasferimento si opera nei modi e con gli effetti previsti dal c.c. (art. 2003, 2008, 2022 c.c. e art. 464 c. nav.) (v. titoli di credito, circolazione dei polizza).
polizza stimata: nel contratto di assicurazione (v.), è la polizza che indica il valore della cosa assicurata accertato con stima effettuata da un perito ed accettata per iscritto dall’assicuratore e dall’assicurato. In caso di polizza polizza, l’assicuratore deve, in caso di perdita del bene, il valore indicato nella polizza
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