Ev il mittente nel contratto di trasporto marittimo. Ha diritto a che il vettore trasporti a destinazione le merci dedotte in contratto e deve, a sua volta, un corrispettivo detto nolo. Al momento dell’imbarco deve dichiarare il valore della merce che consegna al vettore marittimo: se tale dichiarazione è inesatta, quest’ultimo non risponde del danno occorso alla merce (art. 423 c. nav.).
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