frode nella vendita di carne: ai sensi dell’art. 4 del d.l. 17 gennaio 1977, n. 3, così come modificato dalla l. 18 marzo 1977, n. 63, di conversione, il reato di frode nell’esercizio del commercio, previsto dall’art. 515 c.p. è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per fresca o nella vendita di carne ripetutamente congelata, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o, alternativamente, con pena pecuniaria. Durante il procedimento penale può essere disposta la sospensione della autorizzazione amministrativa alla vendita. La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell’autorizzazione. Sanzioni amministrative sono previste inoltre dal d.l. 30 dicembre 1992, n. 357, per violazioni relative alla disciplina in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
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