archivi consolari: archivi di consolati di Stati stranieri aperti sul territorio di uno Stato ricevente. Nonostante ai consoli il diritto internazionale generale non estenda le immunità diplomatiche, si ritiene che essi godano della inviolabilità ai sensi del diritto consuetudinario. La Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari, dopo avere definito gli archivi archivi come: tutti gli incartamenti, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell’ufficio consolare, nonche´ il materiale in cifra ed in codice, i classificatori ed i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli precisa all’art. 33 che: gli archivi ed i documenti consolari sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo essi si trovino.
archivi diplomatici: luogo e/o insieme dei documenti di una sede diplomatica aperta presso uno Stato straniero finalizzati al deposito di informazioni. Godono della inviolabilità ai sensi del diritto internazionale consuetudinario. La Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche, con una disposizione di stretta codificazione, all’art. 24 dispone che: gli archivi ed i documenti della missione (diplomatica) sono inviolabili in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo essi si trovino.
archivi di Stato: luoghi di consultazione di materiale documentario dove sono depositati i documenti di uno Stato o di una organizzazione internazionale. Agli archivi, tra l’altro, è dedicata la Convenzione di codificazione di Vienna dell’8 aprile 1983, sulla successione degli Stati rispetto ai beni pubblici, gli archivi ed i debiti pubblici, non ancora entrata in vigore. Tale Convenzione si applicherà , salvo accordo diverso, soltanto alle successioni intervenute dopo la sua entrata in vigore, art. 4, comma 1o.
archivi magnetici: contenitori di informazioni immagazzinate sotto forma di impulsi elettronici. Contengono, normalmente, documenti elettronici (v. documento, archivi elettronico).
archivi notarili: agli archivi sono demandate la funzione di conservare gli atti dei notai non più in esercizio, di rilasciare le copie gli estratti ed i certificati ed altre funzioni stabilite dagli artt. 97 ss. L.N..
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