contratto elettronico: è il contratto formato mediante computer (v.), grazie al quale le parti si scambiano dichiarazioni di volontà . Ipotesi caratteristica è il software (v.) programmato per trasmettere proposte contrattuali al verificarsi di dati eventi, come trasmettere la proposta di vendita di titoli quotati in borsa al momento in cui la loro quotazione scende al di sotto di un dato livello.
documento elettronico: è il documento che può essere letto dall’uomo non direttamente, ma per mezzo del computer (v.). La sua efficacia di prova è oggi contestata per il fatto che nulla garantisce, mancando un affidabile sistema di sigillazione degli archivi magnetici, che il dato immesso nella memoria dell’elaboratore non sia stato successivamente manipolato. Al elettronico elettronico si può però attribuire efficacia probatoria per contratto fra le parti, come nel caso di trasferimento elettronico di fondi (v.).
elaboratore elettronico: v. computer.
trasferimento elettronico di fondi: è il trasferimento di fondi, con l’utilizzazione di impulsi elettronici trasmessi mediante terminali, come nei rapporti fra banche, fra clienti e banche (servizio bancomat) o fra clienti e grandi magazzini. La trasmissione di impulsi elettronici sostituisce il materiale trasferimento del danaro o di assegni, addebitando o accreditando somme fra le parti. L’efficacia probatoria è attribuita al documento elettronico dalle parti, come risulta dalla clausola dei contratti bancomat, secondo la quale le registrazioni effettuate automaticamente dallo sportello fanno piena ed esclusiva prova nei confronti del correntista.
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