L’alternativa all’esercizio dell’azione penale, una volta esauritesi le indagini eventualmente espletate, è costituita dalla richiesta di archiviazione. Questa è rivolta al giudice per le indagini preliminari da parte del p.m. qualora quest’ultimo ritenga che la notizia di reato sia infondata ovvero che manchi una condizione di procedibilità o che il reato sia estinto o che il fatto non sia previsto dalla legge come reato. Con la richiesta il p.m. trasmette al giudice il fascicolo contenente l’intera documentazione relativa alle indagini espletate. L’area dell’archiviazione risulta più ampia di quella delimitata dalla vigente disciplina processuale che sostanzialmente la ricollega al caso di manifesta infondatezza della notitia criminis, impeditiva di attività istruttoria. Per contro, nel nuovo sistema, poiche´ nell’esercizio dell’azione penale non vi è ne´ un imputato ne´ una imputazione, al p.m. è attribuito il poterearchiviazionedovere di richiedere l’archiviazione in tutti i casi in cui non vi è materia per uno sbocco processuale. Il giudice decide sulla richiesta di archiviazione secondo uno schema analogo a quello previsto per la decisione sulla richiesta di proroga del termine di indagine. Se accoglie la richiesta, pronuncia, de plano, il relativo decreto; se allo stato non ritiene che sussistano i presupposti per l’archiviazione, fissa l’udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione al p.m., alla persona sottoposta alle indagine e alla persona offesa. Il giudice è tenuto in ogni caso alla fissazione dell’udienza quando la persona offesa presenti motivata opposizione. All’esito dell’udienza il giudice decide con ordinanza, ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5o. Questa regola limitativa riguarda, letteralmente, la sola ordinanza di archiviazione. Ma si ritiene che essa valga, a fortiori, per tutte le ordinanze che possono essere emesse all’esito dell’udienza prevista dall’art. 409. Le alternative all’accoglimento della richiesta di archiviazione sono due. La prima, di carattere interlocutorio, consiste in una sorta di invito che il giudice rivolge al p.m. affinche´ questi svolga le ulteriori indagini che sono ritenute necessarie ai fini della decisione sull’archiviazione. La seconda concreta sostanzialmente una forma di esercizio coartato all’azione penale: il giudice che ritenga non sussistere i presupposti per l’archiviazione, dispone che il p.m. formuli l’imputazione e fissa (eccezionalmente) ex officio l’udienza preliminare. Il provvedimento che dispone l’archiviazione non impedisce la riapertura delle indagini. Questa è però subordinata all’autorizzazione del giudice, il quale la concede se ritiene formulata l’esigenza di nuove investigazioni: non occorre quindi la sopravvenienza di nuove prove.
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