Costituito, dal punto di vista geografico, da una formazione di due o più isole che fisicamente possono essere considerate come un’unità . Costituito, dal punto di vista giuridico, da un gruppo di isole, comprese parti di isole, le acque che le collegano e gli altri elementi naturali che si trovano tra di loro in rapporto tanto stretto da formare un tutto geografico, economico e politico o che storicamente siano considerati tali. Perche´ si possa parlare in senso giuridico di arcipelago occorre quindi che siano soddisfatti: il criterio dell’unitarietà geografica, economica e politica. L’art. 46 (b) della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982, nel dare la definizione di arcipelago, tiene conto di tutti i fattori geografici, economici, politici e storici che condizionano, dal punto di vista giuridico, l’esistenza o meno di una entità individuale. Solo gli arcipelaghi che presentano tali caratteristiche, oltre a quella di costituire delle unità politiche indipendenti cioè a dire di essere costituiti a Stati, godono del regime giuridico predisposto dalla Convenzione in favore degli Stati arcipelagici. Per contro, agli arcipelaghi, siano essi costieri o d’alto mare, appartenenti a Stati sovrani, si applicano le disposizioni della Convenzione previste dalla parte VIII sul regime delle isole (art. 121). V. anche acque, arcipelago arcipelagiche.
arcipelago costiero: formazioni insulari composte di più isole che rappresentano una propaggine della massa continentale, che si sono formate in condizioni di grande calore e pressione proprie di tale massa continentale. Formato da gruppi di isole situati così vicino alla terra ferma da poter essere ragionevolmente considerati come parti integranti della costa: si pensi allo skjaergaard norvegese od alle coste della exarcipelagoJugoslavia. La presenza di formazioni insulari al largo delle coste di uno Stato ha rilevanti implicazioni per il diritto internazionale del mare ai fini della determinazione delle linee di base del mare territoriale, nonche´ ai fini della eventuale delimitazione dei vari spazi marini tra Stati contrapposti o contigui. La Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare, per la determinazione della linea di base, all’art. 6 precisa che: qualora si tratti di parti insulari di formazioni corallifere (atolli) o di isole contornate da scogliere affioranti, la linea di base del mare territoriale è costituita dalla linea di bassa marea e all’art. 7, comma 1o, che nei luoghi, dove esiste (a breve distanza dalla costa) una corona di isole, il sistema delle linee rette di base che uniscono punti idonei, può essere impiegato per tracciare la linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza del mare territoriale.
arcipelago di alto mare: formazione insulare, composta di più isole, situate in genere a notevole distanza dalla costa, tanto da poter essere considerate un’unità indipendente: si pensi alle Galapagos, alle Hawaii, alle Filippine, alle Isole Salomone o all’arcipelago dello Svalbard. Se costituito a Stato indipendente gode del regime giuridico predisposto dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare, in favore degli Stati arcipelagici (parte IV, artt. 46 – 54). Per contro, gli arcipelaghi oceanici appartenenti a Stati sovrani sono disciplinati dalla parte VIII, regime delle isole, art. 121 della Convenzione.
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