area fabbricabile: v. imposta, area sulle aree fabbricabili.
area internazionale dei fondali marini: zona di mare posta al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali, cioè a dire al di là del limite esterno della piattaforma continentale, o della zona economica esclusiva di 200 miglia. Le risorse naturali in essa contenute, essenzialmente costituite da noduli polimetallici sono state dichiarate patrimonio comune dell’umanità dalla Risoluzione 2749 (XXV) dell’Assemblea generale delle N.U. del 17 dicembre 1970. Il compito di gestire le risorse dell’area è riservato ad una organizzazione internazionale, l’Autorità internazionale dei fondali marini e per essa all’Impresa, suo braccio operativo, seguendo il sistema di sfruttamento c.d. parallelo (banking system), previsto dall’Annesso III della Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare. Tale sistema si fonda su: a) l’assegnazione ad uno Stato richiedente dell’attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento su un sito determinato; b) l’accantonamento in favore dell’Autorità di un secondo sito, equivalente al primo, individuato dallo stesso Stato richiedente al momento di sottoporre all’Autorità i piani di lavoro; c) lo sfruttamento successivo da parte dell’Impresa, o in regime di jointareaventures con Paesi terzi, del sito riservato all’Autorità . Viene anche prevista la possibilità di cessione dei diritti di sfruttamento, dietro corrispettivo ad imprese nazionali; d) l’acquisizione da parte dell’Autorità , in vista del trasferimento all’Impresa, delle tecnologie e dei knowareahow fornite dagli Stati industrializzati che operano nell’Area. V. anche Commissione preparatoria dei fondali marini e del Tribunale internazionale del mare; fondali marini internazionali.
area medica: v. servizio sanitario nazionale.
area metropolitana: è stata introdotta dalla legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali al fine di dare una soluzione alla sempre crescente difficoltà di gestione di realtà territoriali altamente urbanizzate. I più importanti compiti che la legge assegna all’area metropolitana sono la viabilità , la pianificazione territoriale e la tutela dei beni culturali. Essi dovranno essere svolti su due livelli di governo, quello comunale e quello della città metropolitana la quale, laddove prevista, sostituisce la provincia. La città metropolitana, oltre a svolgere le funzioni ordinarie della provincia, è deputata a esercitare quelle funzioni di carattere sovracomunale o anche comunale che per ragioni di economicità ed efficienza devono essere svolte in forma coordinata. Organi della città metropolitana sono il consiglio, la giunta ed il sindaco metropolitano. L’applicazione del regime delle aree metropolitane è prevista per gli ambiti territoriali ricomprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli (cui potrà aggiungersi Cagliari, se in questo senso disporrà una legge della Regione Sardegna) ed i comuni i cui insediamenti siano ad essi collegati da rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche´ alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali (art. 17 l. n. 142 del 1990). La delimitazione territoriale di ciascuna di tali aree compete alla regione, la quale a tal fine dovrà sentire i comuni e le province interessate.
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