entrata in vigore dei trattati internazionali: momento di inizio dell’efficacia di un trattato internazionale dopo che sono state soddisfatte le condizioni richieste dall’ordinamento internazionale. L’art. 24 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, dispone che: 1) un trattato entra in vigore secondo le modalità ed alla data stabilite dalle sue disposizioni o sulla base dell’accordo degli Stati che hanno negoziato il trattato. 2) In mancanza di dette disposizioni o di un tale accordo, un trattato entra in vigore nel momento i cui tutti gli Stati che hanno partecipato al negoziato manifestano il loro consenso ad obbligarsi al trattato. 3) Quando il consenso di uno Stato ad obbligarsi ad un trattato è stabilito posteriormente all’entrata in vigore di esso, quest’ultimo, a meno che non disponga altrimenti, entra in vigore per tale Stato a quella data. Occorre poi distinguere tra entrata in vigore ed applicazione effettiva, dato che gli Stati possono prevedere un lasso di tempo tra la realizzazione di tutte le condizioni per l’entrata in vigore e la data di applicazione di tutte o di alcune delle disposizioni del trattato.
entrata in vigore della legge: v. efficacia, entrata in vigore della legge nel tempo.
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