Accordo internazionale concluso in forma scritta tra Stati e regolato dal diritto internazionale, sia esso incorporato in uno strumento unico o in due o più strumenti connessi, e qualunque sia la sua denominazione particolare (v. Conv. di Vienna, 1969, sul diritto dei trattati, art. 2).
entrata in vigore del trattato internazionale: momento iniziale di operatività ed efficacia delle norme di un trattato. Secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, le modalità dell’trattato internazionale trattato internazionale sono disciplinate dal trattato stesso oppure da un accordo intervenuto tra gli Stati che hanno partecipato al negoziato. In mancanza di tali disposizioni o accordi, la Convenzione dispone che (art. 24, commi 1o e 2o) il trattato entra in vigore nel momento in cui tutti gli Stati hanno manifestato il proprio consenso a essere vincolati dal trattato. Per i trattati multilaterali, la regola della totalità dei consensi è sostituita da disposizioni protocollari che fissano l’trattato internazionale trattato internazionale dal momento in cui un numero limitato o predeterminato di parti abbia prestato il suo consenso ad obbligarsi. Per gli Stati che manifesteranno successivamente il loro consenso il trattato entrerà in vigore al momento della prestazione di tale consenso. Si assisterà , in questo caso, ad un frazionamento nel tempo dell’entrata in vigore del trattato.
interpretazione del trattato internazionale: v. interpretazione dei trattati internazionali.
preambolo del trattato internazionale: parte introduttiva del testo del trattato internazionale. Nel caso di trattati bilaterali, è utilizzato per enunciare, in forma concisa, i motivi che hanno portato alla negoziazione del trattato internazionale. Nei trattati multilaterali tali enunciazioni tendono ad essere più estese. Nei trattati multilaterali non passibili di perfezionamento senza la partecipazione di tutti gli Stati che hanno partecipato ai negoziati, generalmente il trattato internazionale trattato internazionale contiene l’elencazione di tali Stati. Un esempio in tal senso è costituito dal trattato istitutivo delle Comunità europee.
procedimento di formazione del trattato internazionale: il trattato internazionale trattato internazionale, c.d. solenne o formale consta di 4 fasi distinte: negoziato, firma, ratifica e deposito o scambio degli strumenti di ratifica. Ad esso si contrappongono i c.d. procedimenti abbreviati che saltano l’una o l’altra delle predette fasi: sono definiti in forma semplificata quei trattati il cui procedimento di formazione salta la fase della ratifica, venendo essi stipulati con l’apposizione della sola firma. Negoziato: fase alla quale partecipano i plenipotenziari delle parti contraenti, in passato mandatari del sovrano ed oggi rappresentanti del potere esecutivo, al fine della predisposizione del testo dell’accordo. L’approvazione di esso all’unanimità , ove possibile, o in base a maggioranze predeterminate chiude tale fase. Firma o parafatura del progetto di accordo: fase che esplica la funzione di certificazione del testo e non comporta ancora alcun vincolo per gli Stati. Ciò significa che per apportare modifiche al testo sarà necessario aprire nuovi negoziati (Conv. di Vienna, 1969, art. 10). Perche´ la firma stia per ratifica, e vincoli pertanto lo Stato, occorre che ciò sia espressamente previsto nel testo dell’accordo o deducibile da fatti concludenti (Conv. di Vienna, 1969, art. 12). Ratifica: fase che attiene all’ordinamento interno, mediante la quale lo Stato forma e manifesta all’esterno la volontà di vincolarsi al trattato (Conv. di Vienna, art. 14). La competenza a ratificare è disciplinata da ogni Stato in maniera diversa attraverso le proprie norme costituzionali. Alla ratifica può equipararsi l’adesione, accettazione o approvazione, che si ha nei trattati multilaterali quando la manifestazione di volontà diretta a concludere l’accordo promana da uno Stato che non ha partecipato ai negoziati. La violazione manifesta di una norma fondamentale sulla competenza a stipulare consente allo Stato di liberarsi dell’impegno assunto con il trattato (Conv. di Vienna, 1969, art. 46). Per l’ordinamento italiano, rilevano gli artt. 87, 89 e 80 Cost., in base ai quali competente a ratificare i trattati internazionali è il Capo dello Stato, su autorizzazione delle Camere, per 5 categorie di trattati: di natura politica; che importano oneri alle finanze dello Stato; che importano modificazioni di legge; che importano modificazioni di territorio; che prevedono procedimenti giudiziari o arbitrali. Scamb io (nel caso di trattati bilaterali) o deposito delle ratifiche (nel caso di trattati multilaterali) presso il depositario: fase che chiude il procedimento di formazione del trattato internazionale. Costituisce il momento di incontro delle volontà dei contraenti mediante il quale si perfeziona il trattato sul piano internazionale (Conv. di Vienna, 1969, artt. 16 e 77).
registrazione del trattato internazionale: operazione di iscrizione del trattato in raccolte ufficiali al fine di una agevole reperibilità e informazione. In base alla Carta delle N.U., ogni trattato internazionale deve essere registrato presso il Segretariato delle N.U. e pubblicato a cura di quest’ultimo. La mancata registrazione rende inopponibile il trattato agli organi delle N.U. (art. 102, commi 1o e 2o). Gli atti così registrati vengono pubblicati nella raccolta United Nations Treaty Series.
revisione del trattato internazionale: v. revisione dei trattati internazionali.
riserve nel trattato internazionale: v. riserve ai trattati.
sospensione del trattato internazionale: periodo di tempo in cui, pur essendo ancora in vigore, il trattato non esplica i propri effetti giuridici. Può verificarsi sulla base di disposizioni espresse del trattato o, in mancanza, su consenso di tutte le parti contraenti (Conv. di Vienna, 1969, sul diritto dei trattati, art. 57). Inoltre, tutte le cause di estinzione dei trattati possono, in presenza di determinati presupposti, operare anche soltanto come cause di sospensione (artt. 59 – 62). Durante il periodo di sospensione, le parti devono astenersi da ogni atto teso ad ostacolare la ripresa dell’applicazione del trattato. Assume a volte, nei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, la portata di sanzione nei confronti di Stati membri inadempienti. Ad esempio, l’art. 5 Carta delle N.U. prevede la sospensione dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di un membro dell’organizzazione contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva.
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