Con l’espressione accordo internazionale, convenzione, patto, trattato e simili ci si riferisce all’incontro della volontà di due o più Stati per costituire, regolare od estinguere determinati rapporti giuridici. Se al trattato partecipano solo due contraenti si parla di accordo internazionale bilaterale. Se per contro, ad esso partecipa una pluralità di soggetti si parla di accordo internazionale multilaterale o collettivo. L’accordo internazionale, che è fonte di norme particolari, può essere considerato alla stregua di un contratto qualificato stipulato tra soggetti internazionali e, quindi, regolato dai due principi consuetudinari: pacta sunt servanda e pacta tertiis neque nocent neque prosunt. In definitiva, la obbligatorietà di un accordo internazionale riposa sul valore che il diritto internazionale generale attribuisce al consenso liberamente prestato dalle parti contraenti. Gli accordi internazionali costituiscono il secondo livello nella gerarchia delle fonti giuridicheinternazionali e, in via di principio, possono derogare, in quanto diritto particolare, al diritto generale non scritto espresso nelle consuetudini internazionali.
accordo internazionale a favore di terzi: si tratta di un accordo internazionale che prevede benefici in favore di terze parti, quale la libertà di navigazione anche per navi battenti bandiera diversa da quella dei contraenti o garantisce la integrità territoriale o particolari status internazionali. Si pensi, ad esempio al Trattato di Parigi del 16 aprile 1856, tra Gran Bretagna, Francia ed Austria, che garantiva l’integrità territoriale dell’Impero ottomano; o al Trattato del 30 marzo 1856, stipulato sempre a Parigi, tra Francia, Gran Bretagna e Russia, che garantiva la smilitarizzazione delle Isole Aaland.; o al Trattato di pace di Versailles del 1919, secondo il quale il Canale di Kiel ed i suoi accessi navigabili dovevano essere liberi ed aperti alle navi da guerra e di commercio di tutte le Nazioni in tempo di pace ed in tempo di guerra; o ancora alla Convenzione di Strasburgo del 20 novembre 1963, relativa alla navigazione sul Reno. In tutte queste ipotesi si tratta soltanto della previsione di semplici benefici e non di diritti in favore di terzi di cui questi ultimi possano pretendere il riconoscimento, benefici che in quanto tali possono essere liberamente revocati dai contraenti senza la conclusione di alcun accordo successivo che formalmente abroghi o modifichi il precedente.
accordo internazionale aperto: contiene una clausola di accessione o di adesione che consente a Stati diversi dai contraenti originari di partecipare a pieno titolo all’accordo mediante una loro dichiarazione di volontà in tal senso. Gli Stati aderenti acquistano una posizione giuridica del tutto eguale a quella delle parti contraenti originarie con la sola differenza che, non avendo partecipato al negoziato, devono accettare il testo così come è stato già predisposto, senza pertanto poter influenzare la sua elaborazione.
accordo internazionale chiuso: non contiene alcuna clausola di accessione o di adesione e che pertanto non consente la partecipazione di alcuno Stato diverso dai contraenti originari. In tali casi, d’altronde molto rari, le parti contraenti originarie possono definire discrezionalmente e all’unanimità a quali condizioni sono disposte ad accettare che uno Stato terzo divenga parte al trattato. Una ipotesi di tal genere si registra con l’Accordo dell’Aja del 3 febbraio 1958, istitutivo del Benelux.
accordo internazionale commerciale: si limita a disciplinare i rapporti commerciali tra le parti contraenti, cioè i flussi di importazione e di esportazione delle merci, i contingenti, e gli aspetti tariffari ad essi relativi. L’accordo internazionale accordo internazionale contiene in genere due clausole in base alle quali vengono disciplinati i rapporti tra le parti: la clausola della reciprocità e la clausola della nazione più favorita.
accordo internazionale di alleanza: accordo internazionale, in senso ampio, mediante il quale due o più Stati instaurano una cooperazione in determinati settori, politici, economici e sociali. In senso stretto, la nozione si riferisce ad accordi di carattere militari tra due o più Stati, in genere con finalità di reciproco soccorso in caso di aggressione da parte di uno Stato terzo. Si pensi alla Nato o al disciolto Patto di Varsavia, sul piano regionale.
accordo internazionale di arbitrato e regolamento giudiziario: v. arbitrato.
accordo internazionale di codificazione: accordo internazionale mediante il quale si traduce sistematicamente e organicamente in forma scritta il diritto internazionale generale non scritto e si provvede ad una attività innovativa dell’ordinamento in quei settori ove non si riscontra una prassi consolidata ed univoca degli Stati. Nel primo caso si parla di norme di codificazione in senso stretto, nel secondo caso di sviluppo progressivo del diritto internazionale. In quanto accordo internazionale esso si indirizza e vincola soltanto le parti contraenti che lo ratificano, anche se è indubbio che le sue norme di codificazione in senso stretto potranno essere applicate dall’interprete a tutti gli Stati a titolo di diritto generale. In tal senso si è espressa la Corte internazionale di giustizia nella sentenza 20 febbraio 1969 sulla controversia relativa alla delimitazione della piattaforma continentale nel Mare del Nord tra Repubblica federale tedesca e Stati limitrofi. V. anche codificazione del diritto internazionale.
accordo internazionale di cooperazione: disciplina i rapporti tra le parti contraenti che in genere presentano un diverso livello di sviluppo economico. Accanto agli aspetti strettamente commerciali e tariffari, l’accordo internazionale accordo internazionale consente il perseguimento di obiettivi comuni, mediante il trasferimento di tecnologie e risorse dalle parti contraenti più forti a quelle più deboli. L’accordo internazionale accordo internazionale, che può avere ad oggetto i settori più diversi, non si basa più sul principio di reciprocità e su quello della nazioni più favorita, applicando per contro in genere il principio della preferenza per le parti più sfavorite.
accordo internazionale di cooperazione industriale: impegno contrattuale tra imprese straniere o tra Governi e imprese nei quali sono definiti con precisione, i fini di investimento di carattere generale perseguiti in comune dalle parti ed i diritti e gli obblighi rispettivi del Governo e dell’impresa straniera. Si caratterizza per le finalità formulate in generale nello stesso testo vincolante dell’accordo e non nel Preambolo, che non ha natura obbligatoria. Prevede in genere, oltre a prestazioni di carattere materiale, l’apporto di prestazioni immateriali, quali acquisto di brevetti, di know how, di metodi tecnici, ecc.
accordo internazionale di devoluzione: accordo internazionale concluso tra uno Stato di nuova indipendenza, nato dal fenomeno della decolonizzazione, e la ex madre patria mediante il quale il primo di impegna a riconoscere gi obblighi convenzionali precedentemente assunti dalla seconda in suo nome, mediante la stipulazione di un trattato con un terzo contraente. Aderendo al principio pacta tertiis neque nocent neque prosunt, l’art. 8 della Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati nei trattati nega che l’accordo internazionale accordo internazionale possa avere l’effetto di trasmettere automaticamente i diritti e gli obblighi pattizi del predecessore non potendo l’accordo in questione avere efficacia rispetto all’altra parte contraente del trattato devoluto se non interviene una specifica manifestazione di volontà di quest’ultima in tal senso. Nasce da tale trattato soltanto un obbligo in capo allo Stato neoaccordo internazionaleindipendente di compiere tutti i passi necessari affinche´ l’accordo venga, espressamente o tacitamente rinnovato. V. anche successione degli Stati nei trattati.
accordo internazionale di delimitazione delle frontiere: accordo internazionale che fissa le frontiere tra Stati vicini e che esaurisce i suoi effetti giuridici nel momento stesso in cui viene determinata la frontiera. Accordi di tale genere non sembrano ricadere sotto il regime successorio, nel senso della ammissibilità , rispetto ad essi, della eventuale trasmissione dei diritti ed obblighi convenzionali da uno Stato ad un altro che si sostituisce al primo nel governo di una comunità territoriale. Il principio del rispetto delle frontiere convenzionalmente fissate costituisce in effetti il corollario del principio consuetudinario che impone il rispetto della sovranità e della integrità territoriale degli Stati, ed in quanto norma generale si impone a tutti i soggetti della comunità internazionale indipendentemente da qualsiasi ipotesi di successione nei trattati. Diverso sarebbe il caso in cui l’accordo internazionale accordo internazionale della frontiera contenga specifiche clausole che, creando particolari regimi per determinate zone di frontiera (divieti di fortificazione; regimi daziari particolari ecc.), finiscono per ricadere a pieno titolo nel regime successorio previsto per i c.d. accordi localizzabili. In tal senso la Convenzione di Vienna del 1978, sulla successione degli Stati nei trattati è riproduttiva del diritto generale allorquando afferma che il verificarsi di una successione di Stati, in quanto tale, non ha alcuna influenza sui trattati che definiscono un confine; mentre sembra introdurre una norma di sviluppo progressivo, allorquando continua affermando che la stessa mancata influenza riguarda gli obblighi ed i diritti stabiliti da un trattato e relativi al regime di una frontiera.
accordo internazionale di garanzia: accordo internazionale stipulato tra due o più Stati che garantisce l’integrità territoriale o particolari status di altri Stati non partecipanti all’accordo internazionale. Si pensi all’Accordo di Parigi del 1856, tra Gran Bretagna, Francia ed Austria, che garantiva l’integrità territoriale dell’Impero ottomano. Mancando la partecipazione del terzo all’accordo internazionale, i vantaggi da esso derivanti per il beneficiario, in quanto meri benefici e non diritti, possono essere revocati discrezionalmente dalle parti contraenti senza la stipulazione di alcun accordo internazionale successivo e senza che il beneficiario possa in alcun modo pretendere l’applicazione del trattato.
accordo internazionale di pace: accordo internazionale che pone fine alla violenza bellica al termine di un conflitto armato tra due o più Stati. Nella conclusione dell’accordo internazionale accordo internazionale la posizione negoziale delle parti contraenti è squilibrata nel senso che il vincitore è in grado di imporre le condizioni dell’accordo al vinto. In questo senso l’accordo internazionale accordo internazionale è qualificabile come trattato ineguale. Non si tratta però , come sostiene parte della dottrina, di un accordo invalido perche´ viziato dalla violenza esercitata sullo Stato, in quanto l’accordo internazionale interviene proprio a sanare il conflitto tra i contendenti, quando le ormai sono state ormai deposte: pertanto, deve essere considerato perfettamente valido ai fini dell’ordinamento internazionale, anche se le norme di esso che sono particolarmente favorevoli al vincitore devono essere interpretate in modo restrittivo, conformemente al principio del favor debitoris. I trattati di pace che hanno chiuso il primo ed il secondo conflitto mondiale forniscono un esempio di accordi ineguali le cui clausole particolarmente favorevoli agli Stati vincitori sono state interpretate in modo restrittivo dai tribunali interni degli Stati vinti.
accordo internazionale di stabilimento: accordo internazionale mediante il quale ciascuna parte contraente si obbliga a riservare alle persone fisiche e giuridiche appartenenti all’altra o alle altre parti contraenti un particolare trattamento in tema di ammissione sui rispettivi territori e con riferimento all’esercizio di attività imprenditoriali, professionali, lavorative ecc. Di particolare portata appare il regime predisposto in ambito comunitario dalle norme del Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Cee, in relazione alla c.d. libertà di stabilimento.
accordo internazionale di tregua: accordo concluso in tempo di guerra sui campi di battaglia dai comandanti militari. Esso ha ad oggetto la sospensione temporanea delle ostilità circoscritta a luoghi ben determinati. Essa è generalmente stipulata dopo una battaglia allo scopo di consentire alle parti in conflitto di curare i feriti e raccogliere i morti. V. anche armistizio.
accordo internazionale in applicazione provvisoria: accordo internazionale da sottoporre a ratifica nel cui testo, o con una dichiarazione separata, le parti contraenti prevedono che, in attesa dell’espletamento delle procedure costituzionali di ratifica, il trattato entri provvisoriamente in vigore. Sulla natura giuridica di tale accordo la dottrina appare divisa. Secondo alcuni autori, l’accordo internazionale accordo internazionale sarebbe da considerare come un’intesa priva di carattere giuridico in quanto si tratterebbe di un’applicazione di fatto che si perfezionerebbe soltanto con l’intervento della ratifica. Secondo altri, si tratterebbe in definitiva di un accordo internazionale in forma semplificata e, in quanto tale, vincolante ab origine. Infine, secondo altri autori ancora, si tratterebbe di un terzo genus, di una categoria di confine tra il tradizionale accordo internazionale e l’accordo in forma semplificata: un accordo giuridico che pur non vincolante ha la capacità di sospendere l’efficacia di precedenti trattati vincolanti aventi ad oggetto la medesima fattispecie e rispetto al quale, in sede di revoca, è impossibile annullare con efficacia retroattiva le misure di esecuzione già prese.
accordo internazionale in forma semplificata: accordo che entra in vigore per effetto della sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari, saltando quindi la fase della ratifica, quando dal testo stesso e/o dai comportamenti concludenti delle parti, risulti l’intenzione di attribuire alla firma il valore di piena e definitiva manifestazione di volontà . In tal senso si esprime la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, quando all’art. 12 dispone che: il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato è espresso dalla firma del rappresentante di quello Stato a) quando il trattato prevede che la firma avrà tale effetto; b ) quando è in altro modo stabilito che gli Stati partecipanti ai negoziati abbiano convenuto di attribuire tale effetto alla firma; c) quando l’intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stato espresso nel corso della negoziazione. La stipulazione in forma semplificata, che si è andata sempre più estendendo nella prassi degli Stati in ragione della sua praticità e speditezza, può porre problemi di carattere costituzionale e, conseguentemente, di validità di tali accordi sul piano dell’ordinamento internazionale, laddove venga posta in essere rispetto a categorie di trattati per i quali l’ordinamento interno dello Stato preveda il procedimento solenne di stipulazione e, quindi, la ratifica. Si pensi, ad esempio, all’art. 80 della Cost. italiana che sottopone all’autorizzazione preventiva con legge del Parlamento, la ratifica di trattati: di natura politica; che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari; che importano variazioni del territorio, oneri alle finanze o modificazioni di leggi. A tale riguardo, l’art. 46 della Convenzione di Vienna del 1969, sul diritto dei trattati dispone che: il fatto che il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato sia stato espresso in violazione del suo diritto interno sulla competenza a stipulare trattati internazionali non può essere invocato da tale Stato come vizio del suo consenso, a meno che non si tratti di una violazione manifesta e che riguardi una regola del suo diritto interno di importanza fondamentale.
accordo internazionale ineguale: accordo rispetto al quale una delle parti contraenti non ha disposto di un ampio margine di potere contrattuale ed ha quindi dovuto accettare le condizioni proposte dall’altra parte contraente. L’ineguaglianza nella posizione negoziale originaria delle parti può trovare un correttivo in sede di applicazione, mediante una interpretazione restrittiva di tale accordo ed un’applicazione della clausola del favor debitoris. La teoria della invalidità dei trattati ineguali proposta dalla prassi del regime sovietico è stata successivamente ripresa dai Paesi del terzo mondo rispetto agli accordi che prevedono facilitazioni militari e privilegi economici o giurisdizionali in favore dei cittadini delle controparti. La mancanza di reciprocità concreta nelle prestazioni, i rischi di ingerenza negli affari interni e di attentato all’autodeterminazione dello Stato territoriale che essi comportano, l’ineguaglianza delle parti nel negoziato e la implicita minaccia di ritorsione del contraente più forte su quello più debole sono tutti elementi che vengono assunti da tali Paesi per sostenere, la invalidità internazionale di tali accordi. Le motivazioni addotte, risultano tuttavia più di ordine politico che giuridico.
accordo internazionale localizzabile: accordo di natura reale o territoriale che riguarda l’uso di particolari parti di territorio. Si pensi ad esempio ai trattati che istituiscono servitù di passaggio; gli accordi per la concessione in affitto di parti del territorio; i trattati che prevedono la libertà di navigazione su fiumi, canali ed altre vie d’acqua internazionali; i trattati che dispongono la smilitarizzazione di determinate zone e cosi via. In tema di successione, a tale categoria di accordi si applica il principio della continuità nei trattati e, quindi, della trasmissibilità dei diritti e degli obblighi convenzionali, secondo il brocardo res transit cum suo onere.
accordo internazionale politico: accordo internazionale che impegna in modo rilevante politicamente le parti contraenti sul piano delle relazioni internazionali e che è l’espressione stessa della organizzazione di governo che l’ha concluso. Si pensi ad esempio ad un accordo internazionale che istituisce una alleanza militare, che prevede la partecipazione ad una organizzazione regionale di difesa o che consenta la installazione di basi militari di una parte contraente sul territorio dell’altra e così via. Gli accordi di tale natura, in caso di mutamento fondamentale della forma di governo, si estinguono in ragione del funzionamento della clausola di estinzione rebus sic stantibus non consentendo la trasmissione degli obblighi e dei diritti dallo Stato predecessore al successore (tabula rasa). Trattandosi di accordi di specifica rilevanza, ciascun ordinamento statale prevede per essi un particolare procedimento di stipulazione, disciplinato a livello costituzionale. La Cost. italiana all’art. 80 sottopone gli accordi di natura politica al procedimento solenne di stipulazione, che prevede un’autorizzazione preventiva del Parlamento, data con legge, alla ratifica di un accordo di tale genere.
accordo internazionale preliminare: accordo internazionale mediante il quale due o più Stati disciplinano provvisoriamente una determinata materia che si riservano di regolamentare successivamente in via definitiva. L’accordo internazionale accordo internazionale pone in essere un obbligo de contrahendo di natura convenzionale. L’effetto dell’accordo internazionale accordo internazionale consiste nell’obbligare le parti a riprodurre il consenso idoneo a perfezionare l’accordo definitivo: in questo senso ha una efficacia obbligatoria.
accordo internazionale segreto: accordo internazionale avente la medesima efficacia degli altri trattati internazionali, che viene però stipulato dalle parti contraenti in un regime di segretezza in ragione del fatto che queste ritengono che il regime di pubblicità potrebbe compromettere la realizzazione degli scopi che hanno indotto alla sua conclusione. Una parte della dottrina qualifica tuttavia l’accordo internazionale accordo internazionale come una intesa giuridicamente non vincolante. L’accordo internazionale accordo internazionale viene fondamentalmente stipulato per due ordini di motivazioni. In primo luogo, le parti contraenti intendono in tal modo meglio tutelare la loro libertà di azione nel campo dei rapporti internazionali, come nel caso dell’Accordo di Quebec del 19 agosto 1943, tra Stati Uniti e Gran Bretagna in materia di applicazioni militari dell’energia nucleare, che appariva essenziale alle parti contraenti per operare in tutta riservatezza durante il periodo bellico; in secondo luogo, gli Stati possono voler tenere segreto un accordo perche´ con esso assumono situazioni giuridiche soggettive incompatibili con obblighi, di origine pattizia o consuetudinaria, di cui sono già titolari. In questo secondo caso è chiaro che rispetto ai terzi, essendo segreto l’accordo, verranno in rilievo soltanto i comportamenti concreti delle parti contraenti in attuazione di esso ai fini dell’insorgere di situazioni di responsabilità per illecito. Questione particolare si pone con riferimento all’ordinamento italiano circa la eventuale illegittimità costituzionale di accordi segreti, come quello del 1972 relativo allo stabilimento di una base militare Usa sull’isola della Maddalena, cioè di accordi conclusi dall’esecutivo senza che ne sia data comunicazione del testo al Parlamento. In tal caso, la segretezza è costituzionalmente illegittima nel caso di trattati rientranti nelle categorie di cui all’art. 80 Cost., accordi che non sono stipulabili in forma semplificata.
accordo internazionale tacito: incontro delle volontà delle parti contraenti che non trova una propria fonte formale nel testo dell’accordo, bensì risulta da fatti concludenti. La possibilità di accordi conclusi attraverso manifestazioni tacite del consenso degli Stati è riconosciuta anche dalla giurisprudenza internazionale e dalla stessa Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati. Secondo l’art. 11 il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, con lo scambio degli strumenti costituenti un trattato, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione, o con ogni altro mezzo convenuto.
accordo internazionale verbale: accordo internazionale che non assume la forma scritta. Pur nella piena libertà lasciata agli Stati dall’ordinamento internazionale nella scelta della forma di stipulazione, che rende quindi pienamente valido l’accordo internazionale accordo internazionale, la prassi degli Stati non registra più il ricorso a tale categoria di trattati, privilegiando la forma scritta. Nella sentenza arbitrale del 1889 nella controversia tra Germania e Gran Bretagna relativa all’isola di Lamu, si legge: se nessuna norma prescrive una forma speciale per le convenzioni fra Stati indipendenti è ciò nondimeno contrario agli usi internazionali di contrarre verbalmente degli impegni di questa natura e di questa importanza. L’art. 2 della Convenzione dell’Avana del 1928, sui trattati, stabilisce che la forma scritta è una condizione essenziale dei trattati.
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