Comportamento inamichevole tenuto da un soggetto internazionale nei confronti di un altro soggetto internazionale, in risposta ad una precedente violazione compiuta dal secondo rispetto al primo. Rientra nel genus autotutela, ma si differenzia dalla rappresaglia o contromisura in quanto non consiste in una violazione di norme internazionali. Si sostanzia in comportamenti quali l’attenuazione o la rottura dei rapporti diplomatici, oppure l’attenuazione o la rottura della collaborazione economica e commerciale, in assenza di obblighi internazionali convenzionali. La ritorsione va tenuta distinta dalle misure che il Consiglio di Sicurezza delle N.U. può deliberare, ex art. 41 della Carta, in caso di minaccia o violazione della pace o di atto di aggressione. Tali misure comprendono l’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche, e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radiofoniche ecc., e la rottura delle relazioni diplomatiche. Sebbene alcune di tali misure siano coincidenti con quelle adottabili a titolo di ritorsione, si tratta di un fenomeno diverso, essendo tali misure inquadrate nel sistema di sicurezza collettiva delle N.U.. V. anche illecito, ritorsione internazionale; legittima difesa; rappresaglia; responsabilità internazionale; riparazione dell’illecito internazionale.
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