ritiro della proposta contrattuale: v. proposta contrattuale, ritiro della ritiro.
ritiro del testamento olografo: v.ritiro del testamento segreto od olografo.
ritiro del testamento segreto: non implica necessaria revoca del testamento (v. testamento, revoca del ritiro) il ritiro ritiro presso il notaio cui era stato affidato: il testamento ritirato, se non è stato distrutto, può ancora valere come testamento olografo (v. testamento, ritiro olografo), qualora ne presenti i requisiti di forma (art. 685 c.c.). V. anche ritiro del testamento segreto od olografo.
ritiro del testamento segreto od olografo: il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano. A cura del notaio deve essere redatto il verbale della restituzione, che viene sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione. Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’atto di consegna o di deposito (art. 608 c.c. V. anche ritiro del testamento segreto; testamento, revoca del ritiro.
Ritenzione | | | Ritorsione |