Enciclopedia giuridica

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Ritenzione



diritto di ritenzione: è un mezzo di autotutela privata in forza del quale il creditore, che detenga una cosa del debitore, può rifiutarsi di restituirla fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto. Al ritenzione ritenzione può accompagnarsi un privilegio (v. privilegi) del creditore sulla cosa (cosiddetta ritenzione privilegiata), che gli permette di soddisfarsi sulla cosa ritenuta con preferenza rispetto agli altri creditori: così il ritenzione ritenzione privilegiata spettante, per l’art. 2753, comma 3o, c.c., a chi abbia crediti per prestazioni o spese relative alla conservazione o al miglioramento di cose mobili, o quello spettante, a norma dell’art. 2761 c.c., al vettore, al mandatario, al depositario, al sequestratario. Ma può anche esserci ritenzione ritenzione senza privilegio (cosiddetta ritenzione semplice): un caso è quello, previsto dall’art. 1152 c.c., del ritenzione ritenzione spettante al possessore di buona fede (di bene immobile) finche´ non gli siano corrisposte le indennità dovutegli (al possessore di bene mobile spetta, invece, il privilegio di cui all’art. 2756 c.c.). Analogo è il ritenzione ritenzione riconosciuto sull’immobile all’affittuario coltivatore diretto (art. 17 l. n. 203 del 1982), finche´ il locatore non gli corrisponde le indennità dovutegli per i miglioramenti apportati al fondo. Altre applicazioni sono agli artt. 748, 936, 975, 1006, 1011, 1502 c.c.. La ritenzione privilegiata è ritenuta opponibile ai terzi: il creditore può rifiutarsi di restituire la cosa anche se questa sia stata nel frattempo alienata e la restituzione gli venga chiesta dal terzo acquirente. Ev altresì opponibile ai terzi creditori del debitore e al curatore del fallimento di quest’ultimo. Il ius retentionis si fa valere in via di eccezione nel giudizio di cognizione promosso dal proprietario per la restituzione della cosa; si fa valere in sede di processo esecutivo nei confronti degli altri creditori; e può altresì essere fatto valere in sede di procedimento cautelare. Si discute se la ritenzione semplice abbia portata generale e possa essere invocata dal creditore anche in altri casi, oltre a quelli espressamente previsti, nei quali si trovi a detenere una cosa del debitore. Prevale la soluzione negativa, giustificata dalla eccezionalità di una misura di autotutela privata quale il ritenzione ritenzione. Ma si consideri la figura che va sotto il nome di pegno (v.) gordiano: il creditore pignoratizio, dopo essere stato pagato del credito garantito da pegno, può esercitare il ritenzione ritenzione sulla cosa già ricevuta in pegno (e non più detenuta a tale titolo) a protezione di un nuovo credito che abbia verso il medesimo debitore (art. 2794, comma 2o, c.c.). Si tratta di ritenzione semplice, inopponibile ai terzi; ma la norma che la prevede è significativa anche perche´ mostra come non occorra, per la ritenzione semplice, una connessione fra il credito e la cosa che viene ritenuta (connessione necessaria, invece, per il privilegio speciale e, quindi, per la ritenzione privilegiata). Sicche´ la figura del pegno gordiano sembra contraddire la tesi della tipicità della ritenzione semplice: se l’ex creditore pignoratizio può ritenere la cosa, già oggetto di pegno, a protezione di altri suoi crediti, non si vede perche´ altrettanto non possa fare chi detenga la cosa del debitore per un titolo diverso dal pegno. Talvolta, la legge vieta o limita l’esercizio della ritenzione: così il professionista intellettuale (v. professionisti intellettuali) non può ritenere le cose o i documenti ricevuti dal cliente, se non per il tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti (art. 2235 c.c.), ossia quali mezzi di prova della eseguita prestazione. Il ritenzione ritenzione si basa sulla situazione di fatto per la quale il creditore detiene una cosa del debitore: se, per qualsiasi ragione, il creditore ne perde la detenzione, il ritenzione ritenzione si estingue; ne´ il creditore può vantare un diritto alla restituzione della cosa preordinata al solo fine dell’esercizio della ritenzione. V. anche possesso, effetti del ritenzione.

ritenzione privilegiata: v. diritto di ritenzione.

ritenzione semplice: v. diritto di ritenzione.


Ritenuta      |      Ritiro


 
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