privilegio automobilistico: v. ipoteca; Pubblico registro automobilistico.
privilegio generale: è il privilegio che spetta su tutti i beni mobili del debitore (art. 2746 c.c.).
privilegio marittimo e aeronautico: è la causa di prelazione finalizzata alla tutela dei crediti derivanti dall’esercizio della nave e dell’aeromobile: conferisce alla categoria di crediti in questione, una particolare qualità intesa a favorirne la realizzazione nel concorso con altri. La materia è regolata dagli artt. 548 – 564 c. nav., nonche´ dalla Convenzione di Bruxelles del 10 aprile 1926; dagli artt. 1022 – 1026 c. nav. e dalla Convenzione di Ginevra del 19 giugno 1948. Il privilegio privilegio prevale sull’ipoteca ed è preferito ad ogni privilegio generale o speciale (v. privilegio generale; privilegio speciale). Oggetto del privilegio può essere la nave, l’aeromobile, il nolo e le cose caricate. I privilegi sulla nave, sull’aeromobile e sul nolo, fatte salve alcune eccezioni, subiscono una duplice graduazione: assistono preferenzialmente i crediti sorti in occasione dell’ultimo viaggio (viaggio inteso come la navigazione prevista dal singolo negozio di utilizzazione della nave) e, solo successivamente, quelli originati in occasione di viaggi precedenti; nell’ambito di ciascun viaggio, i crediti prendono grado secondo l’ordine in cui sono elencati. Stante la loro natura di diritti reali di garanzia, i privilegi che assistono i crediti nei confronti dell’armatore e dell’esercente, gravano sulla nave e sull’aeromobile anche se di proprietà di terzi, purche´ la disponibilità non sia stata acquistata con atto illecito. Il privilegio sulla nave e sull’aeromobile, si trasferisce in concomitanza con il credito che assiste (v. diritti reali); nel caso di privilegio sul nolo, lo stesso può essere esercitato nei confronti del terzo finche´ il nolo è dovuto, ovvero finche´ la somma è presso il comandante o il raccomandatario. Il privilegio sulle cose caricate può essere esercitato a condizione che le cose in oggetto si trovino a bordo della nave o dell’aeromobile. Nei casi di privilegio sulle cose caricate, la perdita o il deterioramento delle stesse determina l’applicazione delle regole sulla surrogazione (v.). I privilegi sulla nave e sul nolo si estinguono, fra l’altro, per la mancata esecuzione del pignoramento o del sequestro della cosa gravata dal privilegio entro un anno (salve alcune eccezioni); quelli sull’aeromobile ove non si proceda entro novanta giorni. Si estinguono altresì con l’emissione del decreto di trasferimento, nel caso di vendita giudiziale della nave o dell’aeromobile, e per il decorso del termine di sessanta giorni, nel caso di alienazione volontaria della nave o dell’aeromobile.
privilegio nel fallimento: è il diritto spettante sui beni del fallito (v.) ai creditori titolari di cause legittime di prelazione, pegno (v.), ipoteca (v.) e privilegi (v.). Tali creditori hanno diritto di prelazione sul prezzo dei beni che formano oggetto della loro garanzia o del loro privilegio e, se il prezzo ricavato non basta a realizzare integralmente il loro credito, in capitale e interessi, concorrono per il residuo con i creditori chirografari (v. creditore, privilegio chirografario) nella ripartizione dell’attivo fallimentare. I creditori muniti di pegno o di privilegio speciale su cose mobili, come quelli per i crediti per spese di conservazione o di miglioramento delle cose, i crediti del vettore, del mandatario, del depositario, del sequestratario possono essere autorizzati dal giudice delegato (v.), su loro istanza, a vendere le cose che formano oggetto del pegno o del privilegio consentendo loro di realizzare immediatamente il proprio credito.
privilegio speciale: è il privilegio che spetta solo su determinati beni, mobili o immobili, del debitore (art. 2746 c.c.). V. anche privilegi.
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