Situazione in cui incorre un soggetto internazionale a seguito della violazione del diritto internazionale o a seguito dei danni causati nell’esercizio di attività sì lecite, ma altamente pericolose. Nel primo caso, si parla di responsabilità internazionale per fatto illecito, che si distingue in assoluta e relativa, a seconda che siano o meno applicabili le cause di esclusione della illiceità, nel secondo, di responsabilità internazionale per fatto lecito. Per la codificazione della materia, la Commissione del diritto internazionale delle N.U. (Cdi) ha predisposto un Progetto di articoli, la cui prima parte è stata approvata nel 1980.
responsabilità internazionale assoluta: si ha responsabilità internazionale responsabilità internazionale qualora si verifichi un comportamento da parte di uno Stato che, oltre ad essere palesemente contrario ad una norma giuridica, non ammette alcuna causa di giustificazione. Questo tipo di responsabilità internazionale è previsto o auspicato in relazione ai danni da attività pericolose o socialmente dannose; in questo caso si parla anche di garanzia dell’ordinamento internazionale. Un esempio di responsabilità internazionale responsabilità internazionale è dato dalla Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti nazionali del 29 marzo 1972, ratificata da circa 60 Stati (tra i quali l’Italia) ed entrata in vigore il 30 agosto 1972. L’art. 2 di tale Accordo, infatti, stabilisce che lo Stato di lancio ha la responsabilità assoluta per la riparazione dei danni causati dal suo oggetto spaziale alla superficie della Terra o agli aeromobili in volo.
responsabilità internazionale da fatto lecito: situazione che sorge in capo ad un soggetto internazionale che, nell’esercizio di determinate attività lecite, viene a produrre un danno. L’esempio che per primo è stato fatto è quello dei rapporti di vicinato, in base ai quali lo Stato risponderebbe dei danni causati al territorio dello Stato vicino da attività che legittimamente si svolgano nel proprio territorio (deviazioni del corso di un fiume, esercizio di industrie nocive poste in prossimità della frontiera ecc.). Si è poi fatto riferimento alle attività altamente pericolose, come quelle poste in essere dalle centrali nucleari e dalle industrie chimiche, di cui lo Stato risponderebbe nel caso in cui esse siano svolte nel suo territorio o sotto il suo controllo, e dovunque si verifichi il danno. Si è anche posto l’accento sulla preservazione dell’ambiente, estendendo la responsabilità da atti leciti o qualsiasi danno da inquinamento, sia terrestre che marino o atmosferico. Una norma generale sulla responsabilità da atti leciti non è oggi ricostruibile. Sono comunque due i casi che vengono normalmente invocati dai fautori della responsabilità dello Stato da fatti leciti: la sentenza arbitrale del 1941 sull’affare della Fonderia di Trail e la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 1949 sull’affare dello Stretto di Corfù , tra Gran Bretagna ed Albania. Escludendo questi casi, però , mancano del tutto nella prassi elementi che consentano di configurare una generale responsabilità internazionale responsabilità internazionale. V. anche inquinamento.
responsabilità internazionale oggettiva: situazione cui incorre un soggetto internazionale per la violazione di una norma indipendentemente dal prodursi dell’evento danno. Si può distinguere: relativa ed assoluta. La responsabilità internazionale relativa (strict liability) sorge per effetto del solo compimento dell’illecito, ma l’autore di esso può invocare, per sottrarsi alla responsabilità , una causa di giustificazione consistente in un evento esterno che gli ha reso impossibile il rispetto della norma. La responsabilità internazionale assoluta, invece, oltre a sorgere automaticamente dal comportamento contrario ad una norma giuridica, non ammette alcuna causa di giustificazione. Della responsabilità internazionale responsabilità internazionale si occupano gli artt. 16 ss. della prima parte del progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale (Cdi) sulla responsabilità degli Stati.
responsabilità internazionale per atti di individui: se l’illecito internazionale è opera di organi statali, resta esclusa la possibilità che allo Stato sia addossata una responsabilità per atti di privati che arrechino danni ad individui, organi o Stati stranieri. A configurare una responsabilità dello Stato in questi termini perveniva solamente la vecchia teoria germanica della solidarietà di gruppo, abbandonata già da Grozio a favore della teoria della sussistenza di responsabilità dello Stato ai soli casi di tolleranza e complicità con le azioni compiute da privati nel proprio territorio. Oggi si ritiene che lo Stato risponda solo quando non abbia posto in essere le misure atte a prevenire l’azione e a punire l’autore, e quindi solo per fatto dei suoi organi (prima parte del Progetto di articoli sulla responsabilità , art. 11).
responsabilità internazionale per atti di organi eccedenti le loro funzioni: una questione molto discussa è se la responsabilità dello Stato sorga quando l’organo abbia commesso un’azione internazionalmente illecita avvalendosi di questa sua qualità, ma agendo al di fuori dei limiti della sua competenza. Secondo parte della dottrina, alla quale si rifà l’art. 10 della prima parte del Progetto di articoli sulla responsabilità approvato dalla Commissione del diritto internazionale (Cdi) nel 1980, azioni simili sarebbero comunque attribuibili allo Stato, nonostante il fatto che l’organo abbia esorbitato dai limiti della sua competenza. Secondo altri autori, invece, tale azione resterebbe propria dell’individuo o degli individui che l’hanno compiuta e l’illecito dello Stato consisterebbe nel non aver preso misure idonee a prevenirla.
responsabilità internazionale per crimini internazionali: l’ipotesi generale in tema di responsabilità internazionale prevede che a reagire contro l’illecito sia lo Stato direttamente offeso, per il quale, cioè, la violazione della norma internazionale abbia prodotto un danno, sia patrimoniale che morale. Ev possibile, però , che reazioni simili possano provenire anche da Stati che non abbiano subito alcuna lesione diretta, tranne quella per violazione dell’interesse generale all’adempimento. Il problema viene posto per certe convenzioni multilaterali che tutelano interessi facenti capo alla collettività degli Stati contraenti o anche valori particolarmente sentiti nell’ambito della Comunità internazionale, come le convenzioni sui diritti umani. Tale problema, poi, viene posto, nell’ambito del diritto consuetudinario, per le norme che prevedano obblighi erga omnes o verso la Comunità internazionale nel suo complesso, come le norme che vietano l’aggressione, il genocidio, l’apartheid, la schiavitù. A norme del genere si è riferita anche la Commissione del diritto internazionale (Cdi) che, nell’art. 19 della prima parte del Progetto di articoli sulla responsabilità , ha distinto i crimini internazionali dai semplici illeciti: costituirebbero crimini le violazioni gravi di obblighi ritenuti fondamentali dalla Comunità internazionale nel suo insieme (divieto di aggressione, di apartheid, di inquinare in modo massiccio l’atmosfera o le acque del mare ecc.). V. anche crimini internazionali.
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