disposizioni erga omnes: impongono obblighi a tutti i soggetti della Comunità internazionale, in quanto poste a tutela di interessi collettivi o della Comunità in quanto tale. La loro violazione produce una lesione indistintamente per tutti gli altri Stati, se si tratti di una norma consuetudinaria, o tutte le altre parti contraenti, se si tratti di norme convenzionali da parte dell’autore dell’illecito. Convenzioni contenenti norme di questo tipo esistono in tema di tutela dei diritti dell’uomo, come la Convenzione sul genocidio del 1948 che, all’art. 9, consente ad ogni Stato parte di fare valere la responsabilità per violazione della Convenzione; o lo Statuto dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), che all’art. 26 ammette l’interesse giuridico di ogni membro all’osservanza da parte degli altri degli obblighi previsti. Nel parere consultivo del 1951, rilasciato dalla Corte internazionale di giustizia (Cig) circa l’apponibilità delle riserve alla Convenzione sul genocidio, si legge che in una Convenzione siffatta le parti contraenti non hanno un interesse che sia loro proprio; ciascuna e tutte hanno invece un solo interesse comune, cioè il raggiungimento di quegli elevati finiche sono la ragion d’essere della convenzione.
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