Enciclopedia giuridica

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Ergastolo

L’ergastolo può definirsi come la pena consistente nella privazione della libertà per tutta la durata della vita. Il carattere di perpetuità previsto dall’art. 22 c.p. per la pena in oggetto è risultato tuttavia profondamente eroso già nel c.p. stesso che, all’art. 176, comma 3o, così come modificato dalla l. n. 663 del 1985, prevede infatti per il condannato all’ergastolo la possibilità di essere ammesso alla liberazione condizionale una volta scontati almeno ventisei anni di pena. Tale termine può essere peraltro abbreviato per effetto delle riduzioni di pena previste dall’art. 54 dell’ordinamento penitenziario quale riconoscimento della partecipazione prestata dal condannato all’opera di rieducazione. La pena dell’ergastolo è solitamente ritenuta indispensabile per fini generalergastolopreventivi in relazione a delitti di particolare gravità . Nel nostro ordinamento oltre che per taluni delitti contro la personalità dello Stato, contro la vita e l’incolumità pubblica essa è applicabile nel caso di concorso di reati punibili, ciascuno, con la reclusione non inferiore a 24 anni. Particolarmente dibattuto è il problema della compatibilità dell’ergastolo con i principi costituzionali, ed in particolare con quello di rieducazione espresso dal comma 3o dell’art. 27 Cost.. La Corte Costituzionale ne ha sancito la legittimità adottando la concezione polifunzionale della pena, in base alla quale sarebbero da considerarsi a fondamento della stessa non solo l’esigenza di riadattamento sociale dei delinquenti ma anche la prevenzione generale, la difesa sociale e la neutralizzazione a tempo indeterminato di determinati criminali. In relazione a questi problemi va però ricordato che la questione ha perso oggi parte della sua importanza, giacche´ come si notava all’inizio, la perpetuità dell’ergastolo è venuta meno nella sua indefettibilità, assumendo quasi il significato di una mera previsione tendenziale. Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è stato però da tempo sottolineato da una parte della dottrina in relazione al carattere fisso della pena dell’ergastolo. A questo proposito c’è da ricordare come la stessa Corte Costituzionale si è espressa a favore della tesi che ritiene come costituzionalmente imposta una commisurazione individuale della sanzione punitiva, affermando come, in linea di principio, previsioni sanzionatorie fisse non sembrino in armonia con il volto costituzionale del sistema penale, salvo che appaiano proporzionate all’intera gamma di comportamento riconducibili allo specifico tipo di reato.


Erga omnes      |      Erosione


 
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