Enciclopedia giuridica

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Schiavitù

Il libro II del c.p., nel titolo XII dedicato ai delitti contro la persona, prevede con gli artt. 600 ss. una serie di fattispecie penali (tratta e commercio di schiavi art. 601 c.p., alienazione e acquisto di schiavi art. 602 c.p.) la cui stanca esistenza appare solo di recente rinvigorita da talune recenti applicazioni giurisprudenziali alla casistica dello sfruttamento dei minori nelle comunità nomadi dedite al furto e all’accattonaggio.

schiavitù e tratta degli schiavi: condizione di un individuo sul quale si esercitino gli attributi di proprietà e delle situazioni di fatto simili ad essa. Lo schiavismo e le pratiche del lavoro forzato, ossia del lavoro imposto sotto la minaccia di pena, sono considerati, nella più recente tendenza del diritto internazionale, quali crimini internazionali contro l’umanità previsti da norme consuetudinarie di natura cogente ed a contenuto erga omnes. A livello convenzionale, molti sono gli accordi internazionali attraverso i quali si è giunti ad una progressiva abolizione della schiavitù e del lavoro forzata. A partire dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 e quella sempre di Ginevra del 28 giugno 1930, fino alla Convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956 (ratificata in Italia con l. n. 1304 del 1957). L’art. 4 della Convenzione europea di Roma del 1950, sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dichiara esplicitamente che nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù ne´ può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. Il perseguimento della tratta degli schiavi, unitamente alla pirateria ed all’uso fraudolento di bandiera, configura una ipotesi di legittima interferenza nella navigazione marittima in alto mare (Conv. Ginevra, 1958, sull’alto mare, art. 22; Conv. Montego Bay, 1982, sul diritto del mare, art. 99).


Schiamazzi      |      Scientia fraudis


 
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