Politica di segregazione razziale che comporta la compressione di numerosi diritti e libertà fondamentali di una parte della popolazione di uno Stato, che viene discriminata in base alla razza: gli individui vengono distinti secondo la loro origine etnica per sottoporli a regimi differenziati. Costituisce un vero e proprio crimine internazionale, previsto dall’art. 19 del progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati, per violazione grave della norma di jus cogens che impone il rispetto della dignità umana (genocidio, apartheid, tortura, altri trattamenti disumani e degradanti). In quanto crimine internazionale, tutti gli Stati sono potenzialmente abilitati ad intervenire, in nome e per conto della Comunità internazionale, al fine di attuare coattivamente il diritto, indipendentemente dall’esistenza o meno di un danno diretto. Ev stata a lungo praticata dal Sud Africa che l’aveva addirittura disciplina per via legislativa. L’attuazione della c.d. politica delle sanzioni da parte della Comunità internazionale in generale e delle N.U. in particolare nei confronti del Sud Africa, ha indotto recentemente quest’ultimo ad abbandonare il sistema segregazionista, almeno in via legislativa, e ad avviarsi verso il superamento della politica razziale. V. anche crimini internazionali; jus cogens.
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