Condizione estintiva dalla punibilità (v.). Ev realizzata qualora l’agente che abbia reso false informazioni al p.m. (v.), falsa testimonianza (v.) o una perizia (v.) o interpretazione mendace, ritratti il falso e manifesti il vero non oltre la chiusura del dibattimento (art. 376 c.p.). Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
Ritorsione | | | Ritrovamento di relitti |