diritto di ripresa: è il diritto del concedente di ottenere la risoluzione anticipata dell’affitto di fondo rustico ove ricorrano i requisiti richiesti dall’art. 42 della l. 3 maggio 1982, n. 203: il concedente è coltivatore diretto, ha nella propria famiglia una unità attiva coltivatrice di età inferiore a 55 anni, non è nel godimento di altro fondo che possa assorbire più della metà della forza lavorativa sua e della famiglia, dichiari nella disdetta di obbligarsi a coltivare direttamente il fondo per almeno 9 anni.
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