riproduzione di documento: v. riproduzione meccanica.
riproduzione disposta dal giudice istruttore: la riproduzione riproduzione è la nuova rappresentazione conforme a una realtà già accaduta, la cui esecuzione può essere disposta dal giudice in sede di istruzione probatoria. Le riproduzioni possono essere anche fotografiche, di oggetti, documenti e luoghi. A presiedere all’operazione è il giudice istruttore, salve le ipotesi in cui la circostanza richieda specifiche conoscenze tecniche talche´ lo stesso ne affida l’esecuzione ad un esperto.
riproduzione meccanica: la riproduzione (fotografica, cinematografica, fonografica ecc.) fa piena prova dei fatti o delle cose rappresentate, se colui contro il quale è prodotta non ne disconosca la conformità all’originale (art. 2712 c.c.). Ev , tecnicamente, una riproduzione anche la registrazione di una telefonata: stando all’art. 2712 c.c., avrebbe efficacia probatoria le registrazione di una confessione stragiudiziale; bisogna però considerare che, se il confitente è ignaro della registrazione, la prova è illecitamente acquisita, essendo violato il suo diritto alla riservatezza (v. riservatezza, diritto alla riproduzione) e, ancor più , essendo stato commesso a suo danno un reato, ed è principio di civiltà giuridica che non ci si possa avvalere di una prova che ci si è procurati commettendo un reato, qui il reato previsto dall’art. 615 bis c.p..
Ripresa | | | Risarcimento del danno |