Enciclopedia giuridica

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Decolonizzazione

Concessione dell’indipendenza a territori precedentemente sottoposti a dominio coloniale e conseguente costituzione di essi a Stati indipendenti. Processo avviato nel secondo dopo guerra sotto l’egida delle N.U., ormai pressoche´ concluso, che ha portato a una quadruplicazione dei membri della Comunità internazionale. Il fondamento giuridico del processo è rinvenibile nell’art. 1, comma 2o, Carta Onu, secondo il quale gli Stati, i quali abbiano od assumano la responsabilità di territori, hanno l’obbligo di sviluppare l’autogoverno delle popolazioni. La risoluzione dell’Assemblea generale delle N.U. (AG) n. 1514 (XV) del 15 dicembre 1960, sulla concessione dell’indipendenza dei popoli coloniali, precisava che un territorio raggiunge pienamente l’autogoverno attraverso: la sua costituzione in Stato sovrano indipendente, la sua associazione con altro Stato indipendente o l’integrazione con altro Stato indipendente. Una consuetudine particolare ha consentito di attribuire all’Assemblea generale un potere vincolante in materia di fissazione delle modalità e dei tempi della decolonizzazione. Il settore è retto dal principio dell’autodeterminazione dei popoli, la cui violazione, secondo l’art. 19 del progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale delle N.U. sulla responsabilità degli Stati, configura un crimine internazionale. V. anche autodeterminazione dei popoli; guerra, decolonizzazione di liberazione nazionale; movimenti di liberazione nazionale.


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