principio di autodeterminazione dei popoli: previsto da una norma di diritto internazionale consuetudinario (v. Pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia rispettivamente del 2 giugno 1971, sulla Namibia, e del 16 ottobre 1975, sul Sahara occidentale) oltre che dalla Carta delle N.U. (art. 1, comma 2o, e 55) è espresso in numerosi atti vincolanti (Patti delle N.U. del 16 dicembre 1966, sui diritti civili e politici, e sui diritti economici, sociali e culturali: art. 1) e non vincolanti (Ris. Unga n. 1514 del 1960, sulla concessione dell’indipendenza ai popoli coloniali; n. 2625 del 1970, sui rapporti amichevoli e la cooperazione tra gli Stati. Ha ispirato l’intero processo di decolonizzazione. Consiste nell’obbligo, nei confronti di tutti gli altri Stati della Comunità internazionale, che incombe su di un Governo straniero di consentire l’autodeterminazione di un popolo ad esso sottoposto. Le due sole ipotesi di applicabilità del principio sono quelle della detenzione con la forza di un territorio e quella della situazione coloniale, che ha perduto, quest’ultima, ormai di importanza a seguito dell’esaurimento del processo di decolonizzazione. Il limite generale alla operatività del principio è costituito dalla sua irretroattività , nel senso che l’obbligo del Governo straniero a consentire l’autodeterminazione del popolo a lui sottoposto non è configurabile per un’occupazione che risalga ad un’epoca anteriore alla nascita del principio stesso alla fine della II Guerra mondiale. La violazione di tale principio con l’impiego della forza comporta, a sua volta, da un canto l’obbligo per tutti gli Stati di negare efficacia extraautodeterminazione dei popoliterritoriale agli atti di governo compiuti nel territorio dominato e, dall’altro, la liceità dell’eventuale appoggio prestato dagli Stati della Comunità internazionale ai movimenti di liberazione nazionale. La violazione di tale principio cogente viene definito crimine internazionale dall’art. 19 del progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati. V. anche decolonizzazione.
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