Ev la prerogativa, riconosciuta nell’ordinamento italiano alle Camere ed alla Corte Costituzionale, di esercitare la c.d. giurisdizione domestica. Nell’ambito di tale giurisdizione vengono decise le controversie fra i citati organi costituzionali ed il personale dipendente. L’autodichia (che in passato era riconosciuta anche nei riguardi del personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e di quello della Corte dei conti) viene spesso messa in discussione in quanto ritenuta contrastante con il principio costituzionale di eguaglianza e con quello ex art. 101 Cost. di unità e statualità della giurisdizione. In proposito, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale degli articoli dei regolamenti parlamentari che contemplano l’autodichia, ha lasciato impregiudicato il problema, ritenendosi incompetente a sindacare i regolamenti stessi (sent. n. 154 del 1985). (Siclari).
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