Determinazione del significato da attribuire alle espressioni utilizzate dalle parti nel testo di un trattato, al fine di risolvere le eventuali controversie nascenti in sede di applicazione del trattato stesso. L’interpretazione dei trattati internazionali è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, agli artt. 31 – 33, unanimemente considerata corrispondente al diritto consuetudinario nella materia. Un trattato deve essere interpretato con il metodo oggettivo, in buona fede, secondo il senso ordinario da attribuire ai suoi termini, nel loro contesto ed alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato (art. 31, comma 1o). L’espressione testo va intesa in senso ampio, comprensiva, oltre del testo vero e proprio, del preambolo, degli allegati, e degli eventuali altri accordi aventi un rapporto con il trattato da interpretare. Un termine può essere inteso in senso particolare, se è stabilito che tale era l’intenzione delle parti (art. 31, comma 4o); e si deve tenere conto, oltre che del contesto del trattato, anche di altri fattori, quali: ogni ulteriore accordo tra le parti sulla interpretazione del trattato; ogni pratica ulteriormente seguita nell’applicazione del trattato (art. 31, comma 3). All’epoca attuale, i trattati internazionali vengono interpretati in modo estensivo: continuano ad essere interpretati restrittivamente soltanto i trattati di pace, in applicazione del principio del favor debitoris, allo scopo di riequilibrare le posizioni delle parti contraenti del trattato definibile come ineguale. Mezzi complementari di interpretazione sono considerati i lavori preparatori e le circostanze in cui il trattato è stato concluso (art. 32), al fine di chiarire il significato ambiguo o oscuro delle norme.
metodo obiettivistico di interpretazione dei trattati internazionali: attribuzione al trattato internazionale del senso che è reso palese dal testo, che consegue dai rapporti di connessione logica tra le varie parti del testo e che si armonizza con l’oggetto e lo scopo desumibili dallo stesso testo. Nell’ambito di tale metodo, i lavori preparatori acquistano una funzione unicamente sussidiaria, al fine di confermare un’interpretazione già desumibile, in certa misura, dal testo stesso. Adotta interpretazione dei trattati internazionali interpretazione dei trattati internazionali la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, allorquando stabilisce, all’art. 31, che un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato medesimo.
metodo subbiettivistico di interpretazione dei trattati internazionali: ricerca della volontà effettiva delle parti contraenti di un accordo internazionale come contrapposta alla volontà dichiarata. In tale contesto, i lavori preparatori assumono una importanza fondamentale per la ricostruzione delle motivazioni che hanno spinto le parti a contrarre. Metodo di interpretazione ormai abbandonato in favore di quello obiettivistico.
interpretazione dei trattati internazionali redatti in più lingue: quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di queste lingue e i termini del trattato sono presunti avere il medesimo senso nei diversi testi autenticati. In caso di contrasto tra i termini utilizzati nei vari testi, la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, all’art. 33, comma 4o, dispone che all’infuori del caso in cui un testo determinato prevalga in conformità al paragrafo 1, quando il confronto dei testi autentici fa apparire una differenza di significato che l’applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, si adotterà il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, concilia meglio questi testi.
interpretazione dei trattati internazionali unilateralistica: conforme unicamente all’ordinamento interno dell’interprete. Non sembra ammessa dal vigente diritto internazionale, se non espressamente autorizzata dallo stesso trattato da interpretare, alla luce della tendenza a ricercare un unico significato per ogni e qualsiasi clausola del trattato, in quanto strumento di incontro e di fusione delle volontà delle parti contraenti. La Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, respinge le interpretazioni unilateralistiche allorquando tra le norme utilizzabili al fine di chiarire il significato di una disposizione convenzionale non ricomprende le norme di diritto interno proprie di ciascuno Stato contraente (art. 31, comma 3o).
Interposizione | | | Interpretazione del contratto |