Enciclopedia giuridica

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Trattato generale di arbitrato

Istituto sorto tra la fine del secolo scorso e gli inizi di questo secolo, ha lo scopo di facilitare l’accordo tra gli Stati in ordine all’instaurazione di un processo internazionale per la soluzione pacifica delle controversie. Strumento pattizio destinato alla soluzione delle controversie internazionali che possano sorgere successivamente alla sua conclusione tra le parti contraenti, consentendo il ricorso all’arbitrato. Si distingue in completo ed incompleto.

trattato generale di arbitrato completo: risultato dell’evoluzione subita dall’istituto del trattato generale di arbitrato incompleto. Il trattato generale di arbitrato trattato generale di arbitrato non si limita, infatti, a creare un obbligo de contrahendo, ma prevede direttamente l’obbligo di sottoporsi al giudizio di un tribunale internazionale già predisposto e funzionante. Esplicando direttamente i propri effetti, permette a ciascuna parte contraente di citare un altro Stato contraente innanzi al tribunale internazionale investito della controversia.

trattato generale di arbitrato incompleto: crea in capo ai contraenti un obbligo generico di pervenire alla stipulazione di un compromesso arbitrale tutte le volte in cui sorgano controversie circa l’applicazione e l’interpretazione della convenzione cui accede. Alcuni tipi di controversie possono essere sottratti a questo regime; generalmente si tratta di controversie toccanti l’onore e l’indipendenza delle parti o aventi natura politica ovvero riguardanti il dominio riservato. Si tratta, quindi, di un obbligo de contrahendo. Nel caso in cui non si giunga alla stipulazione del compromesso arbitrale, sarà impossibile pervenire all’emanazione di una sentenza.


Trattato di Maastricht (1992)      |      Trattato internazionale


 
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